Bolzano: Consiglio di Stato accoglie richiesta di CTU su effetto espulsivo

Pubblicato il 30/06/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2017, proposto da:

 

Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24;

 

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Gudrun Agostini, Bianca Maria Giudiceandrea e Laura Polonioli, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Laura Fadanelli e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Centro Culturale ‘La Sentinella’, non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:

Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – Codacons, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l’ufficio legale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2017, proposto da:

Giovanni Vitiello, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Pragma S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Andrea Meneghello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47;

 

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Laura Fadanelli e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

Comune di Salorno, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:

Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – Codacons, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l’ufficio legale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2017, proposto da:

Sala Giochi Rossi di Rossi Michele e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. Rossi Michele, quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana, n. 26;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Laura Fadanelli e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Istituto Comprensivo Vipiteno Secondo, non costituito in giudizio;

 

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2017, proposto da:

Wu Cong, in proprio e quale socio legale rappresentante della Wu S.n.c. di Cong & Zhang Xuefen, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Nervi in Roma, via Sallustiana, n. 26;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Lukas Plancker, Laura Fadanelli e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio;

nei confronti di

C.N.G.E.I. Sezione di Bolzano – Secondo Gruppo, non costituito in giudizio;

 

per la riforma

quanto al ricorso n. 1248 del 2017:

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 18/2017, resa tra le parti e concernente: decadenza da autorizzazione alla gestione di sala giochi, diniego di rinnovo;

quanto al ricorso n. 1365 del 2017:

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 10/2017, resa tra le parti e concernente: decadenza da autorizzazione alla gestione di sala giochi, diniego di rinnovo;

quanto al ricorso n. 1474 del 2017:

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 14/2017, resa tra le parti e concernente: decadenza da autorizzazione alla gestione di sala giochi, diniego di rinnovo;

quanto al ricorso n. 764 del 2017:

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, n. 24/2017, resa tra le parti e concernente: decadenza da autorizzazione alla gestione di sala giochi, diniego di rinnovo;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Carlo Geronimo Cardia, Alessandra Merini, Michele Costa, Gino Giuliano. Filippo Lattanzi e Michele Busetti;

 

 

  1. PREMESSO che, sebbene i ricorsi in appello indicati in epigrafe siano stati proposti avverso sentenze tra di loro distinte, a fronte della parziale connessione soggettiva ed oggettiva e dell’identità delle questioni versate in giudizio (tant’è che le sentenze sono di tenore motivazionale e dispositivo sostanzialmente identico), si ravvisa opportuna la loro riunione in funzione di una trattazione congiunta;
  2. CONSIDERATO che gli interventi ad opponendum spiegati dal Codacons nei giudizi d’appello sub r.g. n. 764 del 2017 e r.g. n. 1248 del 2017, con atti depositati il 19 maggio 2017, devono ritenersi inammissibili per tardività, non essendo stato rispettato il termine di trenta giorni prima dell’udienza, previsto dal combinato disposto degli artt. 50, comma 3, 38, 97 e 28, comma 2, cod. proc. amm. per gli intervenienti volontari che non siano litisconsorti necessari (quale, nel caso di specie, il Codacons), con la conseguenza che ne deve essere disposta l’estromissione dai menzionati giudizi;
  3. PREMESSO, in linea di fatto, che con le quattro sentenze in epigrafe il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano, per quanto qui rileva, ha respinto i ricorsi proposti da quattro imprese che gestiscono sale giochi rispettivamente nel Comune di Bolzano, viale Europa n. 60 (Nihao S.r.l.; r.g. n. 784 del 2017), nel Comune di Salorno, via Nazionale n. 9/2 (Vitiello, Pragma S.r.l.; r.g. n. 1248 del 2017), nel Comune di Vipiteno, vicolo del Forno n. 4/A (Rossi & Co. S.a.s.; r.g. n. 1365 del 2017), e nel Comune di Bolzano, via Gaismair n. 21 (Wu Cong, Wu S.n.c; r.g. n. 1474 del 2017), avverso i provvedimenti di decadenza (per intervenuta scadenza) dalle rispettive autorizzazione alla gestione delle sale giochi e di diniego di rinnovo negli stessi siti, adottati nei mesi di aprile e maggio 2016 dal competente assessore provinciale sul rilievo che le sale giochi in questione erano ubicate entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, che testualmente recita: «(1) Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011»;
  4. CONSIDERATO in particolare che con le sentenze in epigrafe è stato, tra l’altro, respinto il motivo incentrato sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992 sotto il profilo del contrasto con l’art. 41 Cost. – in quanto, secondo l’assunto delle imprese ricorrenti, il citato articolo di legge, laddove individua una serie di siti c.d. sensibili in un raggio di 300 m dalle sale giochi, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo dell’attività d’impresa, di per sé lecita, dall’intero territorio dei Comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese medesime, se non dall’intero territorio provinciale, nel senso che la distanza minima prevista e l’ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti sensibili renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei Comuni della Provincia di Bolzano, compresi quelli concretamente interessati dai ricorsi di cui è causa, come emergerebbe dalle relazioni peritali prodotte in giudizio – e che i relativi motivi sono stati devoluti in appello, accompagnati dalla richiesta istruttoria di disporre consulenza tecnica d’ufficio;
  5. RITENUTO – a fronte del persistente contrasto tra le parti in ordine alla questione di fatto circa la sussistenza, o meno, di un concreto effetto espulsivo degli esercizi de quibus dall’intero territorio comunale di attuale ubicazione degli esercizi medesimi (o, addirittura, dall’intero territorio provinciale), e della rilevanza che tale questione assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale (peraltro, in tesi anche rilevabile d’ufficio), la quale non può che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis l. prov. n. 13/1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame – che sia necessario disporre consulenza tecnica sui seguenti quesiti:

« Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d’ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia:

(i) se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale;

(ii) se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti;

(iii) quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale»;

  1. RITENUTO di nominare, quale consulente tecnico d’ufficio, il professore Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa, della concorrenza e dei mercati globali, presso l’Università ‘LUISS Guido Carli’ di Roma;
  2. RITENUTO di delegare per le operazioni di cui all’art. 67, comma 1, cod. proc. amm. il consigliere relatore Bernhard Lageder e di fissare la data del 19 luglio 2017, ore 15.30, per la comparizione davanti al medesimo consigliere delegato per la prestazione del giuramento (salva modifica ad opera del consigliere delegato, da comunicare tempestivamente alle parti);
  3. RITENUTO inoltre di provvedere come segue ai sensi dell’art. 67, comma 3, cod. proc. amm.:

– liquida in favore del consulente tecnico d’ufficio, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli eventuali accessori di legge, a provvisorio carico solidale delle parti appellanti, da versare entro il termine di dieci giorni dalla data del giuramento;

– assegna alle parti termine fino al 19 luglio 2017 per la nomina di eventuali consulenti di parte;

– assegna termine fino al 15 novembre 2017 per la trasmissione, ad opera del c.t.u., di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e termine successivo fino al 30 novembre 2017 per la trasmissione al c.t.u. delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, nonché termine fino al 20 dicembre 2017 per il deposito in Segreteria della relazione finale del consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

  1. RITENUTO di fissare udienza pubblica per il prosieguo della causa ad una data da individuarsi nel primo trimetre 2018;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), provvedendo in via interlocutoria sugli appelli in epigrafe (ricorsi n. 764 del 2017, n. 1248 del 2017, n. 1365 del 2017 e n. 1474 del 2017), tra di loro riuniti, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, fissando per la prosecuzione della causa udienza pubblica ad una data da individuarsi nel primo trimestre 2018; dispone sin d’ora l’estromissione del Codacons dai giudizi sub r.g. n. 764 del 2017 e n. 1248 del 2017; riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

 

L’Estensore Bernhard Lageder

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