15 Giu A Bolzano c’è poco da giocare (GiocoNews Giugno 2016)
Si sta verificando quanto è stato da tempo paventato. Via via una dopo l’altra le realtà del gioco legale di Bolzano stano subendo provvedimenti di deca denza dall’autorizzazione ad esercitare l’attività. Si tratta delle sale preesistenti alla entrata in vigore del distanziometro imposto dalla legge provin ciale n. 13/2010 che ha modificato la legge provinciale n. 13/1992, alle quali inizialmente è stata concessa un’autorizzazione quinquennale a far data dal primo gennaio 2011, come previsto dall’art. s/bis della suddetta L.P. n.13/1992. Si tratta di realtà, dunque, le cui autorizzazioni ormai sono in scadenza e di fronte all’esigenza di pro porre un rinnovo si scopre che ciascuna realtà si trova in un’area interdetta dal richiamato distanziometro. Gli operatori legali lo predicano da anni: la normati va provinciale e comunale in questione è illegittima perché determina l’effetto espulsivo, rendendo di fatto impossibile, a causa del distanziometro imposto, l’in sediamento o lo spostamento di realtà legali sull’intero territorio del Comune. Ma il Comune, in modo de ciso, avanza, comunicando agli interessati la pronun cia di decadenza dell’auto rizzazione alla raccolta di giocate e ordinando la restituzione della licenza e la chiusura. Di fronte al rischio di chiusura gli operatori interessati dai provvedimenti hanno di nuovo propo sto le impugnazioni al Tar di riferimento, denunzian do l’effetto espulsivo delle misure territoriali ed il fatto che lo stesso sia causativo di sollevazioni di questioni di legittimità costituzionale. La normativa locale an ziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale (e, dunque, anziché individuare aree circo scritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi) di fatto vieta sull’intera area interessata. Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luo ghi sensibili individuati dalla stessa normativa non vi è alcuna via o area in cui possa essere esercitata l’attivi tà del gioco legale). Questo aspetto apre due temi: uno relativo al difetto di istruttoria in sede di applicazione dei provvedimenti ed uno relativo alla impossibilità di apporre di fatto il divieto assoluto del gioco legale su sostanzialmente l’intero territorio comunale. La giu risprudenza amministrativa ha cominciato a esigere un’adeguata motivazione e un’approfondita istruttoria che prevengano casi di ‘proibizionismo di fatto'” Eb bene, da registrare sono, in prima battuta, due decreti presidenziali di marzo 2016 (N. 00045/2016 Reg. Prov. Cau. N. 00076/2016 Reg.Ric. e N. 00046/2016 Reg. Prov. Cau. N. 00080/2016 Reg. Ric.) che sostanzialmente han no assicurato a due operatori del gioco legale la tutela inaudita altera parte, concedendo la sospensione dei provvedimenti di chiusura, “Ritenuto sussistente il re quisito dell’estrema gravità e urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione di una misura cautelare provvi soria fino alla data dell’udienza in camera di consiglio”. Pur non potendosi leggere dalla motivazione la reale portata della visione del giudice, tuttavia si è trattato del primo segnale di sospensione legato ad un ricor so avente ad oggetto la denunzia dell’effetto espulsivo. Successivamente, vanno ricordate le due ordinanze storiche che hanno confermato la sospensione con cessa dai richiamati provvedimenti presidenziali (N. 00052/2016 Reg. Prov. Cau. N. 00080/2016 Reg. Rie e 00051/2016 Reg. Prov. Cau. N. 00076/2016 Reg, Rie.). Nelle ordinanze viene precisato che la sospensione è così motivata: “Considerato che, ad un primo somma rio esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che si tratta di una pronuncia di decadenza dell’autorizzazione”, Perché si tratta di ordinanze storiche? Perché in effetti i ricorsi cui si riferiscono fanno leva unica mente sull’effetto espulsivo della normativa provinciale e comunale. Ora si tratterà di affrontare il merito. Nel merito occorrerà valutare se la denunziata espulsione sia ritenuta provata o occorra un accertamento peritale nelle aule del tribunale. Certo è che il giudice sembra dimostrare di volerci vedere chiaro.
La questione territoriale verso la fine?
Tali aspetti sono stati ampiamente trattati nel libro “La questione territoriale. Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale” e le due ordinanze sono state richiamate in occasione del convegno per la presentazione del libro proprio per mettere a fuoco la loro portata generale. Non a caso, in tale occasione, il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta autore della premessa del libro ha tenuto a precisare che il libro è utile al regolatore perché rappresenta un aiuto per chi scrive le regole per le attività che porteranno a una regolamentazione del gioco le gale che sia giusta e dunque non proibizionistica. Ma se non porteranno a buoni risultati gli sforzi voluti dal legislatore nazionale di trovare una quadra tra Stato, da un lato, e Regioni, Province e Comuni, dall’altro, nell’ambito della Conferenza Unificata voluta dalla legge di Stabilità 2016, ecco che la normativa proibi zionistica territoriale rischia di capitolare nei giudizi con effetto domino, come sembra emergere dalle pure recenti pronunzie del giudice amministrativo (dr. or dinanze del Tar Bolzano, ma anche del Consiglio di Stato), ferma restando l’imminente pronunzia della Corte Costituzionale. Il libro contiene tutti i motivi di impugnazione e di doglianza che qualsiasi operatore del gioco legale possa presentare per invocare l’annul lamento della normativa territoriale proibizionistica. Motivi raccolti in oltre cinque anni di denunzie con tro i distanziometri (con oltre 20 tavole a colori delle città che proibiscono invece di regolamentare quali Napoli, Bari, Genova, Firenze, Trento, Bolzano, Milano, Vicenza, Vigevano, Sulmona, Lodi, Pioltello, San Michele, Riva del Garda, Mori, Mezzo lombardo, Mezzocorona, Condino, Campitello di Fassa, Recco, Borgo Valsugana), le limitazioni di orari e i divieti di pubblicità. TI volume rappresenta, in effetti, un manife sto contro il proibizionismo in flitto al gioco legala da parte della normativa territoriale. La denuncia è utile ai clienti giocatori che hanno diritto ad avere un’offerta di, gioco legale e regolamentata e che rispetti e tuteli in primis la salute di chi si avvalga del servizio e che poi metta al sicuro le categorie deboli ed a rischio ma in modo effettivi ed efficace. Proibire significa, infat ti, lasciare la domanda di gioco in pasto all’offerta del circuito parallelo e del circuito illegale senza regole e senza tutele che offre prodotti senza regole e senza limiti e che per definizione si prestano a far male ed a nuocere. La denunzia è utile ai cittadini per la tutela dell’ordine pubblico. Proibire significa alimentale l’offerta illegale. La denuncia è utile allo Stato per le esigenze di gettito pure meritevoli di tutela. Proibire significa azzerare le entrate dello Stato. La denuncia è utile agli operatori legali del gioco siano essi concessionari, gestori, esercenti, gestori di sala, bar, tabaccai, di ogni tipologia di gioco che hanno diritto di confrontarsi con regole statali e territoriali chiare e omogenee sul territorio. Proibire significa polverizza re un comparto industriale