14 Ott “Un altro cortocircuito sulla questione territoriale questa volta di origine tecnica. Per i Giudici il percorso pedonale va calcolato seguendo il codice della strada riservato ai pedoni usando la prudenza del caso. Ma siamo sicuri che questi criteri assicurino in concreto la tutela della salute invocata?” (Pressgiochi settembre – ottobre 2024)
In questo articolo descriviamo un ulteriore tassello relativo all’applicazione tecnica dei distanziometri concepiti col sistema del percorso pedonale più breve. Quando ci si trovi ad effettuare il calcolo esatto dei metri di distanza occorre rispettare le regole del codice della strada riservate ai “pedoni” ed il principio della prudenza nella sua applicazione. Così dicono i Giudici del Consiglio di Stato. Nulla quaestio sull’indirizzo dato ma, più in generale, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un’altra dimostrazione che si sta perdendo di vista l’obiettivo primario di verificare la tutela effettiva ed in concreto della salute degli utenti? Gli utenti, infatti, oltre a camminare ben possono essere dotati di mezzi di locomozione, dall’automobile alla bicicletta e perché no ai monopattini. Ciò mette in luce di fatto un cortocircuito nuovo della normativa che riguarda la questione territoriale, un altro tra i diversi che ho approfondito nel libro appena pubblicato “Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”....