30 Gen Astro ringrazia l’Avv. Geronimo Cardia ( Astro dicembre 2014)
“Con istanza del l marzo 20l3, – si legge nel provvedimento – codesta Associazione ha chiesto, limitatamente alle operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, l’esonero, per i concessionari della rete telematica ed i terzi incaricati di detta raccolta, dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 20l0, n. 78. A sostegno della richiesta, codesta Associazione precisa che le predette informazioni sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto comunicate sia all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 51, comma 2, numero 3), del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32, comma l, numeri 4) e 8), del D.P.R. n. 600 del 1973, sia all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle previsioni contenute nello schema della nuova Convenzione di concessione.
Ciò premesso, si evidenzia che la fattispecie in esame riguarda le operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi idonei per il gioco lecito, “svolte da terzi incaricati (gestore ed esercente) a favore dei concessionari, anche se di ammontare non inferiore a euro 3.600, 00”.
Si tratta, più precisamente, delle operazioni di raccolta delle somme giocate di ammontare non inferiore a euro 3.600,00, esenti da IV A ed escluse dall’obbligo di fatturazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Tale disposizione ha, infatti, stabilito che l’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di intrattenimento di cui all ‘ articolo 110, comma 6, del TULPS, “anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Inoltre, si osserva che i dati relativi alle operazioni di cui sopra risultano fra le informazioni che concessionari della rete telematica già comunicano all ‘Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo l4-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti i rapporti economici con i terzi incaricati della raccolta, nonché a quelle che dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ragione dello schema del nuovo atto di Convenzione di concessione, attualmente in fase di sottoscrizione.
Alla luce di quanto precede, in ossequio all’articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, si ritiene di potere accogliere la richiesta di esonero in parola”.
L’associazione ringrazia per il contributo apportato e la grande professionalità mostrata, tutti i consulenti che hanno assistito AS.TRO nella pratica, ed in particolare il dott. Paolo Petrangeli, l’avv. Geronimo Cardia, e il dott. Marco Minoccheri.