17 Gen Aggiornamenti in materia di compliance, ottobre/dicembre 2024
Indice
- Aggiornamenti 231
- Aggiornamenti Whistleblowing
- Aggiornamenti privacy
- Aggiornamenti anticorruzione
- Aggiornamenti antiriciclaggio
- Aggiornamenti appalti
- Approfondimenti
Aggiornamenti 231
(i) Decreto Legislativo n. 141/2024 del 26 settembre 2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise ed altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, ha aggiornato la lista dei reati presupposto D.lgs. 231, introducendo i reati previsti dal c.d. TU sulle accise (D.lg. 26 ottobre 1995, n. 504), il quale viene contestualmente modificato. Di conseguenza, si registra la modifica dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001.
In particolare, introducendo le seguenti fattispecie di cui al TU Accise:
- 40 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici)
- 40-bis. (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati).
- 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
- 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- 43 (Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche)
- 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
- 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
- 49 (Irregolarità nella circolazione).
In termini generali, la norma riconosce le misure interdittive nei casi di contrabbando e di omesso versamento di imposte, prevedendo anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni.
- Legge n. 143/2024, del 7 ottobre 2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge, 9 agosto 2024, n. 113. Viene modificato l’art. 25-novies del D.lgs. 231/01 – (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore), ampliandone il novero di reati richiamati.
La norma persegue l’obiettivo di contrastare la pirateria online attraverso, degli specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione, la cui omissione è sanzionata penalmente. Fermo restando eventuali diverse interpretazioni, l’illecito penale in questione è un reato proprio, che può essere commesso solo dai soggetti qualificati specificatamente richiamati dalla norma (oggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN).
- Il decreto-legge n. 239/2024 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 ottobre 2024 disciplina l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri nonché ulteriori strumenti per la loro tutela dal lavoro sommerso e nel caso dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale. La modifica dell’art. 22 D.lgs. n. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l’introduzione dell’art.18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) assume rilevanza ai fini 231 essendo richiamati dall’art. 25-duodecies.
- Archiviazione 231: il GIP non può formulare l’imputazione coatta verso l’ente.
La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 37751 del 2024, è intervenuta in materia di responsabilità da reato degli enti e, segnatamente, in tema di applicabilità dell’istituto dell’imputazione coatta da parte del GIP nell’ambito del D. Lgs. 231/2001.
La disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 prevede un modello semplificato di archiviazione, attribuendo un potere di archiviazione diretta al PM: non sono contemplati né la possibilità di opposizione dell’offeso dal reato né, in ogni caso, il controllo giurisdizionale del GIP, a cui non deve essere indirizzata alcuna richiesta da parte del PM.
Infatti, il decreto in discorso prevede un mero controllo del superiore gerarchico – il Procuratore Generale presso la Corte d’appello – che, nel termine di 6 mesi dalla comunicazione dell’archiviazione, può svolgere ulteriori indagini ed elevare personalmente la contestazione dell’illecito amministrativo. Tale soluzione, che trae ispirazione da quanto previsto nel procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla L. 689/1981 e si giustifica in ragione della natura della responsabilità: trattandosi di un illecito amministrativo e non già penale, “non sussiste l’esigenza di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte del PM”, come si legge nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che non scorge alcuna forma di arbitrarietà nella scelta del legislatore, ma, semmai, il semplice frutto della discrezionalità di cui il legislatore è per definizione dotato nella formulazione degli atti normativi.
E ancora la Corte aggiunge che “La previsione dell’art. 58 definisce un sistema in sé compiuto, o comunque del tutto distinto e autonomo da quello descritto dagli artt. 408 ss. c.p.p.”: non è, quindi, evocabile il canone di integrazione normativa di cui all’art. 34 D. Lgs., in quanto la normativa processualpenalistica per le persone fisiche sarebbe, in questa parte, incompatibile con quella appositamente dettata per gli enti”.
Aggiornamenti Whistleblowing
(i) ANAC: consultazione su linee guida whistleblowing
ANAC ha aperto la consultazione pubblica online sullo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti tenuti a darne attuazione, integrando le Linee Guida approvate con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulla protezione dei whistleblower.
Gli ambiti affrontati dalle Linee Guida sono:
- canale interno di segnalazione;
- modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie;
- gestore e sua attività;
- doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato;
- formazione del personale;
- ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.
La consultazione è aperta fino al 9 dicembre 2024 e gli stakeholder interessati possono fornire i propri contributi attraverso un apposito questionario online, accedendo alla pagina dedicata alla consultazione sul sito istituzionale dell’Anac.
In particolare, la prospettiva di riforma predilige l’implementazione di un canale interno di segnalazione mediante installazione di apposita piattaforma, guardando con sfavore alla modalità di trasmissione delle segnalazioni tramite email.
Provvede, poi:
- a disciplinare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in sede di istituzione dei canali di segnalazione;
- alla previsione di fattispecie sanzionatorie ad hoc in caso di non conformità delle procedure adottate;
- a rendere obbligatoria la formazione specifica in materia whistleblowing;
- alla previsione di adeguamenti appositi del Mog e delle relative sanzioni in caso di inadempimento.
Aggiornamenti privacy
(i) Direttiva NIS 2 e Linee Guida ACN- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale-
Le Linee Guida ACN rappresentano un valido strumento per dare attuazione alla Direttiva NIS2 che impone a migliaia di aziende e PA una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme sulla cyber sicurezza e che impone nuove e stringenti regole per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche digitali.
Ogni azienda e pubblica amministrazione che opera in settori chiave deve comprendere le implicazioni e agire prontamente.
Le Linee Guida ACN, emanate ai sensi dell’art. 8 I comma L. 90/2024 dalla struttura per la Cybersicurezza provvedono “f) alla pianificazione e all’attuazione dell’adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.
Esse forniscono indicazioni per l’implementazione delle misure di sicurezza previste dalla Legge n. 90/2024, che possono essere individuate in:
- Sviluppo di politiche e procedure di sicurezza;
- Analisi preventiva e gestione del rischio;
- Definizione di ruoli e responsabilità;
- Piano programmatico per la sicurezza;
- Potenziamento delle capacità di gestione del rischio;
- Monitoraggio e aggiornamento.
In aggiunta alle misure di sicurezza di cui sopra, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2023 ne ha individuate ulteriori al fine di promuovere protocolli di intesa volti a garantire una risposta coordinata agli incidenti informatici, in particolare si tratta di:
- Censimento delle risorse;
- Definizione di ruoli e responsabilità;
- Piani di gestione;
- Piano di risposta agli incidenti.
- Garante privacy a Banca Intesa: 20 giorni per informare i clienti della violazione dei dati.
“Intesa Sanpaolo Spa ha 20 giorni di tempo per informare i clienti coinvolti nella violazione dei propri dati personali e bancari, avvenuta attraverso accessi indebiti effettuati da un dipendente della Banca.
È quanto deciso dal Garante Privacy a seguito dei chiarimenti inviati dall’Istituto bancario in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità.
L’Autorità ritiene infatti, diversamente da quanto valutato dalla Banca, che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone coinvolte, tenuto conto della natura della violazione, delle categorie dei dati trattati, della gravità e delle conseguenze che ne potrebbero derivare (ad es., la divulgazione di notizie riguardanti lo stato patrimoniale, il danno reputazionale).
Il provvedimento si è reso necessario poiché nelle prime comunicazioni inviate dalla Banca al Garante non era stata adeguatamente messa in evidenza l’ampiezza della violazione, come invece è poi risultata sia dagli articoli di stampa sia dai riscontri dalla stessa forniti.
Il Garante, che si riserva di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nell’ambito di un’istruttoria tuttora in corso, ha inoltre ingiunto alla Banca di trasmettere all’Autorità, entro trenta giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese al fine di dare piena attuazione a quanto prescritto”.
Aggiornamenti anticorruzione
(i) ANAC: le Linee Guida 2024 relative all’applicazione del divieto di pantouflage(i)
Con delibera n. 493 del 15 settembre 2024 l’ANAC ha emanato apposite Linee Guida relativamente all’applicazione del divieto di pantouflage previsto agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.
In particolare, tale misura agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione. Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Aggiornamenti antiriciclaggio
(i) Banca d’Italia: modifica alle disposizioni antiriciclaggio
A seguito della consultazione pubblica in materia conclusasi il 14 settembre 2024, la Banca d’Italia ha modificato le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019, l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio, nonché dettagliare queste segnalazioni in un documento allegato alle Disposizioni.
Nello specifico, si segnalano le seguenti modifiche più significative:
- Segnalazioni periodiche: è stata accolta la richiesta di eliminare e la previsione che assegna alla funzione antiriciclaggio il compito di trasmettere le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia, nonché di mantenere la data del 30 aprile come termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente alla Banca d’Italia la relazione della funzione antiriciclaggio.
- Istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi: gli intermediari potranno continuare a caricare i dati su Infostat sia in formato XML che tramite inserimento manuale, simile al file Excel.
- Segnalazioni alla clientela: non è stata invece accolta la richiesta relativa ai nuovi clienti occasionali di poter segnalare il numero di clienti che abbiano eseguito almeno un’operazione nel periodo di riferimento, a prescindere dal fatto che essi si siano avvalsi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario. Infine, è stato chiarito che gli intermediari che non intrattengono rapporti continuativi con i clienti (es. money transfer) non sono tenuti a compilare la voce relativa all’adeguata verifica.
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento e la conseguente entrata in vigore delle modifiche, che avverrà 15 giorni dopo la pubblicazione.
Aggiornamenti appalti
(i) D. Lgs. Correttivo Codice Appalti (Atto n. 226):
Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici.
Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 21 ottobre, consta di 87 articoli e mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente Codice dei contratti pubblici – risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa.
Nel dettaglio, le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici e introducono:
- modifiche di coordinamento interno, quali la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
- modifiche al dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Ulteriori modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
- sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice: tra le altre, misure in materia di equo compenso, tutele lavoristiche, digitalizzazione (fascicolo virtuale dell’operatore economico, certificazione delle piattaforme, casellario informatico, revisione informativa digitale delle costruzioni), revisione prezzi e Partenariato pubblico privato (PPP).
Le Commissioni hanno espresso il proprio parere – che ricordiamo essere non vincolante ai fini della successiva approvazione definitiva in sede di Consiglio dei Ministri – il 17 dicembre 2024, ritenendo che:
- “l’atto in discussione modifica in modo rilevante le regole che guidano la scelta del contratto che deve essere applicato, a garanzia delle tutele economiche e normative da riservare ai lavoratori, in caso di appalti e subappalti pubblici, introducendo criteri nuovi per definire le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;
- questi criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali, che, sia pure nell’articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita;
- sollecitazioni in tal senso sono venute dalle principali associazioni datoriali – Abi, Ania, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop – che hanno inviato alle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento una loro proposta di valutazione della rappresentanza, ad esse si è aggiunta la proposta di Cgil, Cisl e Uil di avviare un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali ‘comparativamente più rappresentative’;
- le modifiche prospettate, anche secondo i rilievi di ANAC, oltre a impattare sulle procedure degli appalti pubblici in senso non condivisibile e sui diritti dei lavoratori ponendoli a rischio, soprattutto per quanto concerne quelli impiegati nei subappalti, rischiano oggettivamente di produrre danni rilevanti anche al nostro sistema di relazioni industriali nel suo complesso, dando legittimazione e spazio ad attori privi di effettivo radicamento e rappresentatività, e cioè non riconducibili alla fattispecie sindacale di cui all’articolo 39, letto in combinato disposto con gli articoli 1, 2, 3 e 35 della Costituzione, innescando così dinamiche dagli effetti incontrollati per la tenuta del sistema e della sua effettività;
- il concetto stesso di equivalenza tra contratti collettivi finisce infatti per sminuire l’essenza di un contratto collettivo che, secondo l’indimenticata lezione di Ezio Tarantelli, nel suo celebre studio del 1978 sulla funzione economica del sindacato, non è un banale meccanismo di fissazione dei salari e neppure un equivalente funzionale della legge ma un delicato e complesso sistema politico, sociale e istituzionale per il governo della economia”.
Anche il Consiglio di Stato ha espresso parere critico nei confronti del correttivo in oggetto, ritenendo che:
- gli aspetti politici abbiamo prevalso su quelli tecnici;
- il metodo non abbia seguito la procedura adeguata (rifacendosi alla stessa metodologia del Codice Appalti vero e proprio);
- i ministeri coinvolti siano stati carenti nei propri pareri seguendo una logica “abdicativa”.
Il parere espresso dalla Conferenza Unificata, a sua volta, è “favorevole” ma “condizionato”:
- ad una serie di proposte prioritarie formulate dalle Regioni e dalle province autonome;
- all’accoglimento delle proposte emendative formulate da ANCI;
- all’accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative da parte di UPI.
Approfondimenti
(i) RENTRI: iscrizione dal 15 dicembre 2024
Il nuovo sistema di rintracciabilità dei rifiuti prevede l’inizio dell’obbligatorietà dell’iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024, proseguendo a scaglioni sino alla data ultima del 13 febbraio 2026.
Il Rentri è entrato in vigore il 15 giugno 2023, come stabilito dal D. Lgs. 3 set. 2020 n. 116, che ha introdotto l’obbligo di iscrizione per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
L’effettiva attivazione del sistema Rentri e le modalità di adesione sono state organizzate in fasi, con scadenze precise che differiscono a seconda delle categorie di soggetti e tipologie di rifiuti coinvolti, per permettere un adeguamento graduale a norma di legge.
Le principali tappe percorse e da percorrere:
I fase: entrata in vigore ufficiale del Rentri il 15 giugno 2023
- Pubblicazione delle specifiche tecniche per l’iscrizione al registro e avvio della fase di sperimentazione per alcuni soggetti.
- Inizio della predisposizione delle interfacce e dei moduli necessari per la registrazione.
II fase: dal 15 dicembre 2024
- In questa fase inizia l’obbligo di iscrizione al Rentri per le grandi imprese del settore, inclusi i produttori di rifiuti pericolosi e i gestori di impianti di smaltimento e recupero.
- Le imprese devono completare l’iscrizione entro queste scadenze, tenendo conto delle differenze di tempistiche per i diversi settori coinvolti.
- La determinazione del numero dei dipendenti per l’obbligo di iscrizione e ai fini del versamento del contributo per l’anno 2025 al Rentri, deve fare riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2024. Sono considerati dipendenti coloro che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
III fase: dal 15 giugno 2025
- Estensione dell’obbligo di iscrizione alle piccole e medie imprese. È previsto un calendario scaglionato per categorie specifiche, al fine di evitare sovraccarichi nella gestione delle adesioni.
IV fase: dal 15 dicembre 2025
- Da questa data scatterà l’obbligo, invece, per i produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti.
a cura dell’Avv. Simona Durazzo