Distanziometro, la verifica dell’effetto espulsivo affidata ad ADM. GERONIMO CARDIA (JAMMA Luglio 2023)

Di pronunce dei tribunali amministrativi che prevedono CTU o verificazioni in merito alla natura espulsiva di distanziometri regionali ve ne sono state diverse. La peculiarità del giudizio di verificazione disposto dal provvedimento che trattiamo nell’articolo sta nel fatto che l’incarico di fare chiarezza è stato affidato dal Tribunale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

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In data 20.6.2023 è stata pubblicata l’ordinanza del Consiglio di Stato numero 6048/2023 riferita al giudizio numero 10019/2022. In particolare il giudizio ha ad oggetto il distanziometro della Regione Emilia Romagna applicato dalla Città di Forlì con la delibera di mappatura dei luoghi sensibili n. 481 del 28 dicembre 2017 nonché la verifica dell’effetto espulsivo (nell’ordinanza si legge “effetto preclusivo”) che esso determinerebbe in concreto dal territorio in danno dell’offerta pubblica di gioco.

Far luce per la rilevanza degli interessi e per il principio di proporzionalità
L’ordinanza afferma che “è necessario un accertamento in concreto” sia per la delicatezza dei valori coinvolti (salute e attività economica privata), sia per una valutazione di una eventuale violazione del principio di proporzionalità da accertarsi “non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche ove l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico – edilizie”.

I quesiti
I quesiti centrali posti al verificatore sono quindi i seguenti.
Anzitutto si chiede di “verificare se l’attuazione della delibera (…) comunale (…) sia realizzabile in concreto, sulla base degli edifici idonei o degli spazi necessari per una nuova realizzazione, nelle sottozone (…) nelle quali (…) sono ammesse (…) le apparecchiature da gioco VLT nonché possono avere sede sale giochi ove sono installate “slot- machine” o “new slot”” Ed a tal fine viene precisato che la verifica va fatta “in considerazione della conformazione e della disciplina urbanistica del Comune”. Tale quesito bene pone al verificatore l’indicazione di procedere valutando in concreto l’insediabilità attraverso un’analisi che non prescinda né dalla verifica della idoneità degli immobili, né dagli spazi effettivamente necessari per un insediamento.
Inoltre, viene chiesto di individuare “la percentuale di territorio comunale disponibile al reinsediamento (…) e se detta percentuale è idonea a soddisfare le esigenze di reinsediamento di tutte le attività autorizzate ricadenti nel divieto”. Questo quesito impone quindi al verificatore anche un giudizio di valore di capienza degli spazi residui rispetto all’obiettivo di trasferire tutte le attività autorizzate. E sul punto si prende atto che il Consiglio di Stato chieda al verificatore un giudizio tecnico sulla “sostenibilità” della percentuale di interdizione individuata. Un giudizio di valore ma di natura tecnica sul numero percentuale che giunge in anticipo rispetto alla valutazione del Collegio sulla sostenibilità “giuridica” della medesima percentuale, presupposta per il principio di proporzionalità.
Infine viene chiesto di appurare “se l’attività degli esercizi (…), a seguito della delocalizzazione, sia economicamente sostenibile, secondo gli ordinari criteri di redditività del capitale investito”. D’altronde per la verifica a tutto tondo del rispetto del principio della proporzionalità della misura non possa prescindersi da una valutazione della sostenibilità dei costi vivi di delocalizzazione e della nuova diversa reddittività dell’attività delocalizzata.

Il verificatore
Un dato molto interessante dell’ordinanza in commento è che il soggetto individuato per l’effettuazione della verificazione sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed in particolare la sua Direzione territoriale Emilia Romagna – Marche.
Il dato è interessante in quanto il tema delle problematiche generate dalla cosiddetta questione territoriale è ben chiaro all’Agenzia che da ultimo in audizione preso la Commissione Finanze per l’analisi della Delega Fiscale ed in particolare dell’articolo 13 che riguarda i giochi, ha avuto modo di precisare: “In questo senso appare quindi auspicabile e imprescindibile riattivare la Conferenza unificata per la predisposizione di un nuovo piano di distribuzione dei punti di gioco che preveda un sistema unico di dislocazione e l’individuazione di criteri di distanza uniformi. A tal proposito è da sottolineare come l’effetto espulsivo conseguente all’introduzione dei limiti di distanza ha, in molti casi, comportato la sostituzione dell’offerta di gioco legale con forme di raccolta illecita.”

Conclusioni
Tante volte sono state attivate verificazioni.
Tante volte le verificazioni non hanno inteso dare il dato percentuale ma solo quello dei metri quadri in assoluto risparmiati dal divieto.
Tante volte le verificazioni non hanno voluto parametrare l’area risparmiata dal divieto all’intero territorio comunale ma solo a quello urbanizzato.
Tante volte nelle verificazioni non si è proceduto con un’analisi in concreto dell’insediabilità nelle aree risparmiate dai divieti dei distanziometri.
Questa volta sarà interessante vedere quale sarà la percentuale di interdizione effettiva individuata.
E questo almeno per due ragioni.
Perché il Consiglio di Stato ha chiesto espressamente che si tenga conto anche dell’eventuale inidoneità in concreto di quegli immobili che, pur trovandosi nei territori cosiddetti liberi dalle aree determinate dai distanziometri, rappresentano a loro volta aree “indirettamente vietate” per la loro eventuale inidoneità.
E perché il Consiglio di Stato ha chiesto proprio all’Agenzia, consapevole del problema, di fare una valutazione in concreto.

Geronimo Cardia



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