Il distanziometro della Provincia di Bolzano e l’effetto sui tabaccai. GERONIMO CARDIA (PRESSGIOCHI MARZO – APRILE 2023)

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Da uno studio operato è risultato che sul territorio del Comune di Bolzano su circa 110 tabaccai solo 5 risultano trovarsi in aree non interdette dal distanziometro previsto dalla legge provinciale.

Peraltro questi 5 si trovano presso aree di servizio e in zone industriali, con la conseguenza che laddove venga confermata l’applicazione della normativa sulle distanze anche al comparto dei tabaccai, il territorio perderebbe il presidio da parte dell’offerta pubblica di gioco la cui così ridotta e marginalizzata presenza certamente non assicurerebbe la dovuta capillarità.

A conferma di ciò basta ricordare che quando è intervenuta la L.P. 10/2016 che ha modificato la L.P. 3/2006 introducendo l’art. 6bis con il quale per la prima volta è stato disposto che “le limitazioni spaziali e temporali” (i.e. di cui alla L.P. 13/1992 e alla L.P. 58/1988) “si applicano anche alle rivendite di generi di monopolio”, la sostanziale totalità dei tabaccai ha ricevuto il provvedimento di rimozione dei giochi così vietati (apparecchi ex articolo 110, comma 6 del Tulps e/o scommesse).

Nel caso dei tabaccai va precisato inoltre che, in aggiunta alle eccezioni sull’effetto espulsivo che nel tempo sono state rappresentate e che nonostante le sentenze della revocazione di cui si è avuto modo di dire potranno essere valutate nelle nuove pronunzie, si pongono alcuni ulteriori distinti rilievi per la specificità della natura e delle regole sottese alla distribuzione dei tabacchi.

In particolare, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38/2013 recante “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”, modificato dal decreto ministeriale n. 51/2021, all’art. 2 stabilisce che la distanza minima di una rivendita rispetto alla rivendita più vicina già in esercizio deve essere superiore a:

(i) metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; (ii) metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; (iii) metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (quest’ultimo il caso ad esempio del Comune di Bolzano).

Ed ancora (i) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri; (ii) fermo il parametro della distanza non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l’istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a (…) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Anzitutto tali precisazioni suggeriscono una riflessione profonda.
Non sarà, infatti, sfuggito come il legislatore lucidamente abbia messo a terra un attento sistema di distribuzione dell’offerta pubblica di tabaccai che prevede distanze “tra tabacchi” e non distanze di tabacchi “da luoghi sensibili”. In questo modo il legislatore ha assicurato a tutti i territori comunali una presenza capillare dello Stato sull’intera superficie dei medesimi e non su minime e periferiche porzioni di esse, decidendo con esattezza quale sia la densità “giusta”. “Giusta” nel senso di idonea a presidiare il territorio, da un lato, ma non in grado di ingolfare l’offerta o da influenzare la domanda, dall’altro.

E con altrettanta lucidità il legislatore ha anche posto dei limiti di densità ponendo dei criteri autorizzatori legati altresì al parametro della numerosità della popolazione residente.
In ogni caso, è evidente che il combinato disposto derivante dall’obbligo del rispetto delle distanze imposte dalla norma ministeriale per i tabacchi, da un lato, aggiunto a quello del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili introdotto dalla Normativa Provinciale per i giochi, dall’altro, risulta ingiustificatamente ed eccessivamente afflittivo per i tabaccai rendendo pressoché impossibile per questi ultimi esercitare l’attività di distribuzione del gioco legale.
Peraltro, è evidente che, per le stesse ragioni legate alla normativa specifica di riferimento, agli esponenti della categoria dei tabaccai non potrebbe chiedersi neppure di spostarsi o delocalizzarsi in aree non afflitte dai diversi distanziometri imposti alla distribuzione dei giochi pubblici.
Non è un caso che alcune regioni (Calabria, Campania e Abruzzo) abbiano previsto nei distanziometri relativi alla distribuzione dei giochi specifici trattamenti diversificati che escludono l’applicazione per i tabaccai.
In aggiunta all’invocata inapplicabilità del distanziometro dei giochi ai casi di specie per impossibilità di sovrapporre due criteri distributivi concepiti in modo antitetico (“tra punti” l’uno e “da luoghi sensibili” l’altro), non va escluso che si possa mettere sul tavolo anche una riflessione più generale sui criteri regionali riservati ai giochi che tenga conto dei medesimi ragionamenti (su densità, capillarità e limiti) che hanno mosso e motivato il legislatore quando ha concepito le distanze “tra punti” di distribuzione di tabacchi, misurando le autorizzazioni in base alla densità rispetto alla popolazione.

Geronimo Cardia



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