IL DISTANZIOMETRO DELLA PROVINCIA DI TRENTO E L’EFFETTO SUL GIOCO PUBBLICO. GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS – MARZO 2023)

Quanti sono i punti di gioco che sono stati eliminati con il distanziometro espulsivo della provincia di Trento? e quanti sono quelli che potrebbero esserlo nelle prossime settimane se i contenziosi non tenessero conto delle eccezioni sollevate? quanti ne rimarrebbero in funzione? e in quali aree urbane? facciamo il punto, e qualche conto.

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La Legge Provinciale Trento 13/2015, modificata dalla Legge Provinciale Trento n. 15/2018: (i) all’art. 5 comma 1 prevede che “…è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati all’art. 110, comma 6 (TULPS), a una distanza inferiore a trecento metri [da una serie di luoghi ritenuti sensibili specificamente indicati dalla normativa]”; (ii) all’ art. 14 dispone che “gli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco (i.e. entro il 12 agosto 2022) ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi (i.e. 12 agosto 2020)”.
Considerato l’effetto in concreto determinato sul piano urbanistico (i.e. i metri quadrati non interessati dei divieti sono anche solo in astratto pochissimi e marginalizzati), a causa di tale disposizione sul territorio della Provincia di Trento si è verificato quanto segue:

(i) dal 12 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge Provinciale, si è assistito al blocco del mercato in relazione alle istallazioni di nuovi di Apparecchi a causa del divieto di cui all’art. 5, poiché non vi è sostanzialmente nessun locale potenzialmente utilizzabile che non si trovi in luogo vietato;
(ii) dal 12 agosto 2020, primo termine di scadenza per la rimozione degli Apparecchi dagli esercizi c.d. generalisti e che erano preesistenti rispetto all’entrata in vigore della legge, nessun Esercente del territorio è legittimato a tenere accesi gli Apparecchi perché sostanzialmente tutti gli Esercenti si trovano in luoghi del territorio interdetti dal distanziometro e non si ha la possibilità di trovare vie o numeri civici in cui la normativa consenta di distribuire il gioco legale;
(iii) dal 12 agosto 2022, secondo termine di scadenza per la rimozione degli Apparecchi dalle sale da gioco e che erano preesistenti rispetto all’entrata in vigore della legge, sostanzialmente tutte le sale del territorio come quella degli Appellanti sono state chiamate a chiudere non essendo legittimate a tenere accesi gli Apparecchi, poiché sostanzialmente tutte si trovano in luoghi del territorio interdetti dal distanziometro provinciale e non si ha la possibilità di trovare vie o numeri civici in cui la normativa consenta di distribuire il gioco legale.
Tale scenario è suffragato dalla valutazione operata sulle realtà effettivamente esistenti nel tempo che lo si ricorda sono censite e mappate oltre che dai Comuni, dalle Questure e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, da ricerche effettuate sulle banche dati pubbliche è emerso che gli esercizi generalisti che nel 2019 erogavano sul territorio del Comune di Trento il servizio di gioco pubblico (e che dunque avevano installati apparecchi ex art. 110 Tulps presso i propri locali) erano 84.
Successivamente, entrato in vigore il 12 agosto 2020 il termine di applicazione del distanziometro degli apparecchi per gli esercizi generalisti, essi si sono ridotti a 9, registrando una riduzione dell’89% ed una concentrazione di offerta nelle aree residue periferiche risparmiate dal divieto.
Nello stesso studio emerge che le sale che nel 2021 erogavano sul territorio del Comune di Trento il servizio di gioco pubblico (e che dunque avevano installati apparecchi ex art. 110 Tulps presso i propri locali) erano 27 .

Successivamente, entrato in vigore il 12 agosto 2022 il termine di applicazione del distanziometro degli apparecchi per le sale, le sale che sono state risparmiate dai provvedimenti di chiusura sono state 5, con ciò concretizzando una riduzione dell’81,50% ed anche in questo caso una concentrazione di offerta nelle aree residue periferiche risparmiate dal divieto.
Guardando il dato complessivamente, i punti di gioco in cui veniva distribuito il gioco pubblico degli apparecchi (siano essi esercizi generalisti siano essi sale specializzate) si ridurrebbero da 111 a 14, palesando una riduzione complessiva dell’87,40% e la denunziata concentrazione dell’offerta nelle residue aree periferiche risparmiate dal divieto.
Tali tassi di riduzione di fatto seguono il passo delle percentuali di interdizione che affliggono il territorio a seguito dell’entrata in vigore del distanziometro. Il tema che si pone in questi giorni nelle aule della giustizia amministrativa è proprio quello di comprendere se siffatte misure possano ritenersi tali da rendere non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Da un lato, si deve infatti considerare che una così forte concentrazione dell’offerta in ristrette e marginalizzate aree di fatto finisce per rendere la misura contro lo scopo per la quale è stata concepita: ovvero di contenere la distribuzione del gioco per tutelare la salute pubblica. Ed infatti, con la concentrazione di un’offerta nelle aree marginalizzate viene prima di tutto incentivato il desiderio di nascondersi e conseguentemente la compulsività dell’utente problematico e dell’utente patologico e poi viene sottoposta l’offerta agli occhi delle popolazioni periferiche, ben più numerose di quelle del centro delle città.
Dall’altro, non può nascondersi che assodata la natura contro lo scopo della misura essa finisce per impattare in maniera netta sugli altri interessi costituzionali in ballo quali l’ordine pubblico, il gettito erariale, il lavoro e perché no anche la libera iniziativa economica che non può essere frustrata al punto di essere nei fatti eliminata.

Geronimo Cardia



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