08 Set IL LAZIO RIVEDE LE REGOLE DEL GIOCO. GERONIMO CARDIA (JAMMA SETTEMBRE 2022)
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La Regione Lazio entra ufficialmente nella lista delle regioni italiane che hanno operato un autentico revirement sui distanziometri espulsivi, dimostrando l’intenzione di volere bandire i parametri urbanistici espulsivi del distanziometro in origine concepito (non più 500 metri ma 250), abbandonando un fino ad ora mal celato criterio ideologico proibizionistico, da un lato, e di voler mettere la prua sull’individuazione di politiche attive di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, dall’altro. Ma va detto da subito che se queste sono state le intenzioni dimostrate occorrerà comunque verificare da subito ed in questi giorni l’effettiva applicabilità in concreto delle misure concepite.
E’ stata approvata la modifica alla struttura del precedente distanziometro espulsivo, concepito anche per le realtà pre-esistenti a far data da agosto 2022. La Regione ha affrontato il tema urbanistico, evitando ulteriori provvedimenti di mera proroga come fatto l’anno scorso o di mera salvaguardia per le realtà pre-esisitenti, impegnandosi in un’articolata riscrittura sia dei parametri urbanistici del distanziometro con io dichiarato intento di renderlo “sostenibile” e per eliminare la sostanziale totalità di interdizione, da un lato, sia delle misure di politica attiva per il contrasto al DGA, dall’altro.
Prima di vedere le modifiche è importante sottolineare quanto il Consiglio Regionale abbia affrontato la tematica nell’ambito di un procedimento di approfondimento dei temi e delle implicazioni che ha visto coinvolte le associazioni in rappresentanza dei soggetti vulnerabili, oltre che dei lavoratori, concessionari, operatori e associazioni del comparto.
Entrando nel merito, il Consiglio ha approvato il subemendamento n. D03/1 all’emendamento n. P2-19 alla Proposta di legge n. 338 del 12 luglio 2022, concernente: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024”.
Il testo del subemendamento prevede l’introduzione, dopo l’art. 3 della proposta di legge n. 338/2022, dell’art. 3-bis, rubricato “Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)”e successive modificazioni”.
Con il nuovo art. 3bis si introducono diverse modifiche alla L.R. n. 5/2013 ss.mm.ii.
In primo luogo, il comma 1 dell’art. 3bis, alla lett. a), prevede la sostituzione del “comma 1 dell’articolo 4” della L.R. 5/2013.
Nella nuova formulazione del comma 1 dell’art. 4 si precisa il fatto che per l’apertura di nuove sale da gioco deve essere anzitutto considerato fatto salvo “il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP”. Inoltre, viene precisato che essa è consentita a condizione che si verifichino delle circostanze specificamente indicate.
In particolare, come previsto dalla lettera a) del primo comma dell’art. 3bis, occorre che le nuove sale “siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto”. In questo modo vengono ridotti i metri del raggio di interdizione da 500 a 250. Occorrerà certamente verificare se tali riduzioni saranno idonee ad individuare zone di insediamento consentite, ma non v’è dubbio che va registrata la presa di coscienza del problema tecnico denunciato e l’intento di rimuovere l’errore urbanistico della prima versione del distaziometro espulsivo. Ed è quasi pleonastico ricordare ancora una volta che tale circostanza potrebbe essere colta anche a livello nazionale ove si stenta ancora a portare a termine il tanto richiamato riordino.
Inoltre, è richiesto che sia rispettata una serie di sette prescrizioni, elencate dalla lettera b) del primo comma dell’art. 3bis.
La prima prescrizione prevede che sia assicurata la “riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell’articolo 110 del R.D. 773/1931 e successive modifiche”. Questa misura andrà verificata sotto il profilo della tenuta rispetto alla normativa nazionale del funzionamento e dei parametri dei giochi interessati oltre che alla normativa europea che riguarda le regole tecniche. Ma non v’è dubbio che il legislatore regionale abbia immaginato un principio di gestione del rischio di disturbo decidendo di agire sui parametri del gioco, circostanza questa che nel tempo è stata già oggetto di valutazioni e proposte. Si tratterà di vedere quanto un siffatto provvedimento possa considerarsi rientrante nella tutela della salute e dunque e quanto il potere in concreto esercitato dal legislatore regionale rientri in quello attribuitogli dal titolo V della Costituzione. Ad effettuare tale valutazione potrà essere anche il Governo (ragionevolmente quello nuovo, post elezioni di settembre) in sede di verifica della Legge Regionale. In termini concreti andrà, inoltre, definito il quadro di tutela degli operatori chiamati a mettere in campo gli strumenti di gioco siano essi poi modificati o da modificare o non modificabili.
La seconda prescrizione riguarda la “separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell’articolo 110 del R.D. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi”. In questo caso si palesa evidente il desiderio di vedere circoscritto il perimetro dell’area del gioco e di ridurre i prodotti di gioco nei locali prevedendo tra essi un distanziamento importante. Qui andranno verificate in concreto l’effettiva fattibilità tecnica e la sostenibilità della misura all’interno di locali di diverse dimensioni oltre che gli effetti complessivi della stessa in termini di contingentamento.
La terza prescrizione è quella della “pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente”. Su questo punto valgono le considerazioni operate per la prima prescrizione, posto che è di tutta evidenza che una tale condotta di monitoraggio ed intervento in merito alle condotte di gioco degli utenti non possa essere richiesta senza accorgimenti dal legislatore all’operatore, se non altro per ragioni di ordine pubblico.
La quarta prescrizione prevede che vi sia la “interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale”. In questo caso viene coinvolto direttamente l’operatore nella gestione del problema e si tratterà di verificare quali conseguenze dovranno registrarsi in concreto e quali tutele fornire all’operatore stesso.
La quinta prescrizione prevede il “divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati”. Per questa precisazione va registrato il divieto di fumo assoluto nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco, da un lato, e il divieto per le nuove istallazioni di essere collocate in ambienti privi di impianti o con impianti non funzionanti. Anche in questo caso andrà chiarito in concreto come si atteggia in realtà il divieto di fumo per le realtà esistenti e quali siano le casistiche riconducibili alle “collocazioni delle postazioni installate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione”.
La sesta prescrizione prevede la “interruzione dell’attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell’articolo 110 del R.D. 773/1931 e successive modifiche nelle fasce orarie individuate· dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno”. In questo caso è vero che il limite minimo di funzionamento è indicato in 8 ore ma è anche vero che detto limite minimo si atteggia solo apparentemente sostenibile, posto che se i divieti saranno articolati in fasce orarie, il già descritto e denunziato “effetto canguro” (accensioni/spegnimenti o aperture/chiusure che siano) sarà responsabile di rendere impossibile la sostenibilità dei costi degli esercizi commerciali destinatari delle limitazioni.
La settima prescrizione prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del R.D. 773/1931, [vi sia il] divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.”. Questa disposizione indica un criterio di protezione degli immobili stessi che ospitano i luoghi sensibili, in aggiunta a quello delle distanze.
Successivamente, il primo comma dell’art. 3bis, alla lett. b), prevede l’introduzione, dopo il comma 4 dell’art. 6 della L.R. 5/2013, del comma 4bis, a norma del quale “L’Osservatorio presenta annualmente un’apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.”. Qui è stata persa un’occasione importante posto che trattando dell’Osservatorio, non si è ritenuto di seguire il percorso impostato dalla Regione Campania che ha previsto nell’ambito della sua composizione la presenza anche rappresentanti degli operatori. E tra l’altro è recente la designazione dei nuovi componenti dell’Osservatorio individuati a seguito di selezione operata in virtù di uno specifico bando emesso dalla Regione.
Ed ancora, il primo comma dell’art. 3bis, alla lett. c), prevede la sostituzione dell’art. 11 bis della L.R. 5/2013, sulle “disposizioni transitorie”.
In particolare, nella sua nuova formulazione l’art. 11 bis prevede che “1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e si applicano esclusivamente l e limitazioni di cui dall’articolo 4, comma I, lettera b).”
Ciò significa che alle realtà preesistenti, da un lato, non trova applicazione il distanziometro (ancorché rimodulato) mentre, dall’altro, trovano applicazione tutte le sette prescrizioni sopra descritte e come specificamente articolate. Anche per le realtà preesistenti dunque dovranno sciogliersi le riserve e le valutazioni sopra indicate.
Nella sua nuova formulazione l’art. 11 bis prevede anche che “2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale a gioco, ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro i centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b).” Tale termine di adattamento di centocinquanta giorni consente, dunque, di individuare altresì l’orizzonte temporale entro il quale sciogliere i nodi richiamati, al fine mettere nelle condizioni gli operatori di agire senza incorrere in violazioni sanzionabili.
Lo stesso nuovo articolo 11 bis stabilisce che “3. Nelle more dell’individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera b), punto 6, si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell’attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell’articolo 11 O del R.D. 773/1931 e successive modifiche: a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori; b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 1 O, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori;”. Su questo tema, delicato, degli orari e delle relative fasce orarie valgono le medesime riflessioni sul cosiddetto “effetto canguro” sopra richiamate alle quali si aggiungono poi quelle sulle ormai note distorsioni che potranno derivare dall’applicazione di fasce orarie eventualmente differenti da Comune a Comune.
Dalla novella legislativa regionale risulta poi il primo comma dell’art. 3bis, alla lett. b), che prevede l’introduzione, dopo il comma 1 dell’art. 12 della L.R. 5/2013, del comma 1bis, a norma del quale “In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell’esercizio.”. L’imposizione della chiusura legata alla reiterazione di violazioni alle sette prescrizioni sopra descritte non fa altro che rendere ancora più urgente la definizione in concreto della effettiva possibilità di applicazione in concreto delle misure imposte per le ragioni ed i dubbi pure sopra richiamati.
Da ultimo, il comma 2 del nuovo art. 3bis incide sull’Allegato A dell’art. 1 della L.R. n. 20/2021, prevedendo che “l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell’ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2023 e per euro 250.000,00, per l’anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo I.”. Questa disposizione, dunque, prevede l’incremento del fondo che incentiva la disinstallazione di apparecchi nell’ottica di contrastare il DGA. Al riguardo, per quanto detto in più occasioni potrebbe ricordarsi quanto il contrasto al DGA in concreto si opera non con l’eliminazione dell’offerta pubblica di gioco (che offre invece chiare garanzie di tutela) ma con politiche attive di prevenzione e contrasto.
Al di là delle argomentazioni sopra riportate va registrato, dunque, da un lato, la grande presa di coscienza da parte della politica regionale di un territorio importante come quello del Lazio del problema e della dannosità del distanziometro sostanzialmente espulsivo e, dall’altro, del fato che con questo ennesimo, ancora una volta rocambolesco ed al fotofinisch revirement regionale, il legislatore nazionale viene anche oggi superato a destra dai territori. L’ordinamento del gioco pubblico va reso sostenibile e praticabile a partire dal livello nazionale, il riordino non può tardare, la delega non può essere sempre rimandata ed i decreti legislativi delegati vanno concepiti ed emanati. Ma tutto questo lo sappiamo. La domanda è: quando accadrà?
Geronimo Cardia