La Legge Regione Sicilia sul distanziometro è messa in discussione dal Governo. DUBBI DI LEGITTIMITà COSTITUZIONALE PER CESSIONE LICENZA INTESA COME NUOVA INSTALLAZIONE. GERONIMO CARDIA (JAMMA FEBBRAIO 2022)

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La Legge Regione Sicilia sul distanziometro è messa in discussione dal Governo sul piano della legittimità costituzionale ma riguardo ad uno specifico punto.

La Legge Regione Sicilia 21/10/2020, n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale: 23/10/2020, n. 54, recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”, analogamente a quanto previsto in altre realtà regionali ha normato un distanziometro applicato al comparto del gioco pubblico.

In particolare, vengono previsti i luoghi sensibili: “a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa; b) i luoghi di culto; c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; e) le caserme; f) i centri di aggregazione di anziani; g) i cimiteri e le camere mortuarie”, il tutto precisando che “i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili (…) qualora soddisfino le seguenti condizioni: a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali” (cfr., in particolare, rispettivamente articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 3, Legge Regione Sicilia 24/2020).

Inoltre, è stato conferito ai Comuni il potere di “indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale [ma anche di] disciplinare (…) gli elementi architettonici e strutturali delle sale da gioco e degli spazi per il gioco [oltre alla possibilità di] contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio” (cfr., in particolare, articolo 1, commi 4, 5 e 6 Legge Regione Sicilia 24/2020).

La norma stabilisce che “è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco (…) all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili (…), misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:  a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;  b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti” (cfr., in particolare, articolo 6, comma 1, Legge Regione Sicilia 24/2020).

Il legislatore regionale si concentra poi sulla definizione di nuova installazione di apparecchi individuando un elenco specifico di azioni da considerarsi tali ed un elenco specifico di azioni da non potersi considerare tale.

Tra le azioni che vanno trattate come nuove installazioni (e dunque vietate all’interno delle aree individuate dal descritto distanziometro) rientrano: “il collegamento [degli apparecchi] (…) alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (…) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;  (…) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività” (cfr., in particolare, articolo 6, commi 4 e 5, Legge Regione Sicilia 24/2020).

Tra le azioni che possono non essere trattate come nuove installazioni (e dunque che possono essere consentite anche all’interno delle aree individuate dal descritto distanziometro) rientrano: “la sostituzione [delle AWP] (…) con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti (…) la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto [appena] stabilito” (cfr., in particolare, articolo 6, commi 6 e 7, Legge Regione Sicilia 24/2020).

Successivamente, la Legge Regione Sicilia 21/7/2021, n. 18, pubblicata in Gazzetta Ufficiale: 30/7/2021, n. 33, recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24interviene per cambiare l’inquadramento della fattispecie della nuova installazione impostato poco meno di un anno prima dalla legge istitutiva del distanziometro.

In particolare, la novella del 2021 prevede: (i) che “la lettera a) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 è abrogata” e conseguente che non è più considerata una nuova installazione (e dunque torna ad essere consentita anche all’interno delle aree vietate dai distanziometri) “la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere”;  (ii) “la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione ”;   (iii) “Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto” (cfr., in particolare, articolo 1, commi 1 e 2 della Legge Regione Sicilia 18/2021).

In questo modo la novella ridisegna in parte i confini tra azioni che vengono considerate nuove installazioni e operazioni che non vengono considerate tali.

Pochi mesi dopo, viene proposto alla Corte Costituzionale il ricorso del Presidente del Consiglio n. 51 del 30/9/2021 per la dichiarazione della illegittimità costituzionale del passaggio della novella sopra descritta identificato nella sola specifica che costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.

Alla base del difetto di incostituzionalità del passaggio vi sarebbe il fatto che “la norma censurata, nel disporre che (anche) la cessione della licenza ad altro soggetto costituisce una “nuova installazione” di apparecchi (…) introduce l’istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza (…) [ponendosi] in contrasto con il principio di personalità delle licenze di polizia, che risponde ad esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza

Ora, a prescindere da ogni valutazione in merito alla fattispecie concreta sottoposta ai Giudici della Corte Costituzionale su cui eventualmente si tornerà all’esito della relativa pronunzia, non può non rilevarsi che nel ricorso stesso venga precisato, quasi a volere chiarire di non aver nulla contro il concetto di distanziometro, che “non è in contestazione il dettato dell’art. 6 della legge regionale (…) nella parte in cui tende ad “evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi (…) ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della  “dipendenza  da  gioco  d’azzardo”

Tale dato viene segnalato perché è cosa nota al Governo il problema della cosiddetta Questione Territoriale, del fatto che i distanziometri regionali (quasi tutti del tipo indicato nel presente articolo) vietando in concreto la sostanziale totalità dei territori di fatto finiscono per rappresentare dei divieti assoluti di installazioni del gioco pubblico.  Ed è cosa nota che essi impediscono il piano svolgimento delle gare al termine della durata delle concessioni statali. Concessioni che a loro volta, per tali ragioni, sono piegate ad estenuanti, ripetute e sofferte proroghe tecniche che gli operatori e gli utenti subiscono e invocano non per un capriccio personale o privatistico ma per una evidente carenza dell’ordinamento giuridico che sino ad oggi si è dimostrato ancora non capace a rimuovere le anomalie di questo tipo, in alcuni casi ben denunziare dallo stesso potere giudiziario (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, pareri interlocutori nn. 1057/2019 e 1068/2019).

Ed allora, posto che sono anni che si parla di Questione Territoriale, di volontà del Governo di gestire il problema nell’ambito di un riordino sempre annunciato ma ancora non attuato, la domanda è lecita: perché non è stata colta l’occasione del ricorso in esame per valutare non solo l’aspetto giustamente denunziato ma anche la reale portata urbanistica del distanziometro sotto il profilo urbanistico per comprendere se vi fossero anche in questo caso i presupposti per denunziare anche l’ormai protagonista effetto espulsivo del gioco pubblico?  Probabilmente è stata persa una nuova occasione per dare a utenti, lavoratori ed operatori del comparto una migliore regolamentazione, un miglior servizio ed una quotidianità all’insegna di una concreta tutela della salute, del risparmio, dell’ordine pubblico, del gettito erariale, dell’impresa e del lavoro.

Geronimo Cardia



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