17 Gen Modelli 231, novità sui mezzi di pagamento diversi dai contanti e sui reati presupposto del riciclaggio. GERONIMO CARDIA (PRESSGIOCHI GENNAIO-FEBBRAIO 2022)
Modelli 231, novità sui mezzi di pagamento diversi dai contanti e sui reati presupposto del riciclaggio.
Abbiamo già avuto modo di porre l’accento sul fatto che i modelli organizzativi aziendali è bene che tengano conto delle novità che vengono di volta in volta introdotte dal legislatore nella sua opera di allargamento del perimetro dei reati che se commessi “in azienda ed a vantaggio dell’azienda” finiscono per determinare l’applicazione di sanzioni non solo di natura penale nei confronti delle persone fisiche che se ne rendano responsabili ma, ai sensi del noto D.Lgs. 231/2001, anche di natura amministrativa nei confronti dell’ente che potrebbe vedersi contestare una misura interdittiva o di sospensione dell’attività ovvero una sanzione pecuniaria.
E’ recente la notizia dell’avvenuta pubblicazione di due decreti.
Vediamo il primo. Il Decreto Legislativo 8/11/2021, n. 184 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” (in G.U. il 29/11/2021) individua a sua volta due sostanziali novità.
Da un lato, interviene sul codice penale modificando l’articolo 493 ter, introducendo l’articolo 493 quater e modificando l’articolo 640 ter, dall’altro, aggiunge al D.Lgs. 231/2001 l’articolo 25-octies1 ampliando il perimetro dei reati di interesse.
Per quanto riguarda i tre interventi sul codice penale è possibile ricordare quanto segue.
L’articolo 493 ter, recante la nuova rubrica “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” vede ora punita la condotta di “Chiunque al fine di trarne profitto per se’ o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”. Nonché di “chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”. Qui in definitiva la novità è rappresentata dal fatto che la condotta è stata estesa ad ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.
L’articolo 493 quater di neo introduzione, recante la rubrica “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, sanziona la condotta di chi “al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”. Il tutto prevedendo altresì in caso di condanna “la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”. Qui la novità è rappresentata dall’introduzione dell’intera nuova condotta.
Infine, l’articolo 640 ter, la cui rubrica recita “Frode informatica”, vede l’aggravante della condotta punibile, già prevista per i casi in cui l’alterazione dei sistemi sia commessa con abuso della qualità di operatore del sistema, anche ai casi in cui l’alterazione produca un “trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”. E qui è evidente la novità della moneta virtuale.
Per valutare la portata delle modifiche vale la pena ricordare la definizione data nel D.Lgs. 184/2021 allo “strumento di pagamento diverso dai contanti” dovendosi intendere per esso “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Ed è evidente qui l’obiettivo del legislatore di “inseguire” l’evoluzione tecnologica che impatta sul processo di dematerializzazione dei pagamenti.
Per quanto concerne l’integrazione del D.Lgs 231/2001, il nuovo articolo 25 octies-1, la cui rubrica recita “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie tra l’altro da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493 ter, nonché sino a 500 quote “per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”. Ma anche, nei casi di condanna, sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, che nelle varie casistiche riportate dalla norma possono riguardate “a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.
Venendo al secondo Decreto, il Decreto Legislativo 8/11/2021, n. 195, riguarda l’ “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale” (in G.U. il 30/11/2021) ed ha esteso il campo di applicazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (reati presupposto ai sensi dell’art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001) anche alle ipotesi in cui il denaro o le altre cose provengano dalla commissione di delitti colposi o contravvenzioni.
Di queste novità deve tenersi conto da metà dicembre 2021. E ciò va tenuto in considerazione per una completa ed aggiornata mappatura dei rischi aziendali da presidiare e limitare con i controlli ritenuti idonei in relazione alle specifiche caratteristiche delle società.
Geronimo Cardia