Decreto 231: Reati tributari e rischi. La famiglia degli altri reati tributari fatti rientrare nel perimetro del decreto 231 che possono determinare la responsabilità degli enti, in presenza di processi automatizzati di rendicontazione delle entrate. GERONIMO CARDIA (PRESSGIOCHI GENNAIO/FEBBRAIO 2021)

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La famiglia degli altri reati tributari fatti rientrare nel perimetro del decreto 231 che possono determinare la responsabilità degli enti, in presenza di processi automatizzati di rendicontazione delle entrate.

In occasione dell’ultimo intervento è stato preso in esame il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del D.L. 74/2000, che – ad opera del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni in L. 157/2019 – è stato introdotto nel perimetro dei reati che, se commessi “in azienda”, finiscono per determinare l’applicazione di sanzioni non solo di natura penale nei confronti delle persone fisiche che se ne rendano responsabili ma anche di natura amministrativa, ai sensi del noto D.Lgs. 231/2001, nei confronti dell’ente che potrebbe vedersi contestare una misura interdittiva o di sospensione dell’attività ovvero una sanzione pecuniaria.

Gli altri reati tributari introdotti con la norma richiamata sono i seguenti: (i) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, prevista dall’art. 3, D. Lgs. n. 74/2000 (“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di  evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare  l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni  relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:   a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;  b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’Amministrazione  Finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”);  (ii) l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, di cui all’art. 8, D. Lgs. 74/2000 (“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.  2 bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (iii) l’occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 (“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.); (iv) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 (1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.   2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni).

Una prima riflessione che si impone riguarda le funzioni aziendali che possono vedersi incluse tra quelle in cui possano rinvenirsi i rischi di commissione reati. Se, da un lato, in linea di principio le funzioni coinvolte nel processo di redazione ed approvazione del bilancio vengono normalmente ritenute tali nel processo di mappatura del risk assessment aziendale, dall’altro, non va dimenticato che in realtà, anche in questo caso almeno in linea teorica, l’inclusione potrebbe valere altresì per ogni funzione operativa che possa avere un ruolo nella realizzazione di fatti aziendali ritenuti rilevanti ai fini che interessano, soprattutto se elenchi e traccia di detti fatti debbano confluire, poi, sempre ad opera di dette o altre funzioni, in atti di rendicontazione che rappresentino presupposto per la tenuta della contabilità e quindi per i conseguenti riflessi ed adempimenti di natura tributaria.

Altro profilo di interesse è quello della individuazione del profilo di rischio corretto da associare a ciascuna funzione, incluse quelle operative, in relazione alla commissione dei reati in esame.  Ed è evidente che nei casi di processi automatizzati (e certificati) il livello di rischio sia inversamente proporzionale alla tenuta, all’oggettività, all’automatismo dei sistemi, oltre che alla efficacia ed alla autorevolezza delle eventuali certificazioni e dei relativi enti certificatori.   Allo stesso tempo, negli altri processi non altrettanto caratterizzati da automatismi oggettivi come quelli descritti, il livello di discrezionalità inciderà in modo proporzionale sull’individuazione del rischio potenziale, mitigabile con procedure di riferimento che rendano, usando un’espressione più legata all’attività della Pubblica Amministrazione, la mera discrezionalità di ciascuna funzione una vera e propria discrezionalità tecnica.

Proseguendo l’analisi relativa ai presidi, oltre a quanto detto, è evidente che nel caso di riferimento valgono quelli di carattere generale di rispetto della normativa e della prassi e più specificamente di trasparenza, verità, correttezza, completezza, osservanza dei principi dei Modelli organizzativi e delle procedure aziendali, chiarezza nell’assegnazione delle competenze, segregazione e distinzione delle responsabilità.

Altro aspetto che non viene dimenticato in sede di gestione del fenomeno in questione è quello dell’esistenza di un meccanismo di controllo, misurato e calibrato sì, ma anche adeguato ed effettivo che consenta quindi di avere il conforto di quell’importante riscontro che tante volte aiuta la velocizzazione e la fluidità dei processi decisionali.

In definitiva, non v’è dubbio che in generale nei processi di adeguamento dei modelli organizzativi l’occasione diviene utile anche per affrontare una rivisitazione dei processi aziendali e per un’ottimizzazione dei medesimi.   Tuttavia, nel caso dei reati tributari questo processo è ancor più utile, se si guarda specificamente al caso del comparto del gioco pubblico, per un’altra ragione. Perché consente di ripercorrere e ribadire l’alto grado di automatismo di rendicontazione e di controllo, interno ed esterno, dei fatti aziendali, quantomeno relativi alle entrate, tutte commisurate e parametrate ai volumi di gioco pubblico censiti e verificati per la nota normativa di riferimento.

Geronimo Cardia



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