CARDIA: ‘PIEMONTE EMBLEMA DELL’EFFETTO ESPULSIVO DELLE LEGGI REGIONALI’ (Gioconews.it 24/05/2019)

Pubblicato su Gioconews

il 24/05/2019

 

Ad approfondire le conseguenze della legge piemontese interviene l’avvocato Geronimo Cardia, primo teorizzatore dell’effetto espulsivo delle norme regionali sul gioco legale.

Come più volte scritto proprio in questi ultimi giorni, il 20 maggio è scattato l’obbligo di applicazione del distanziometro anche agli apparecchi nelle sale di tutti i tipi del Piemonte. Per l’effetto espulsivo (il divieto in concreto determinato sulla sostanziale totalità del territorio), gli apparecchi (Awp e Vlt) attualmente collocati nelle sale seguiranno la sorte sin ora inflitta agli apparecchi (Awp) della verticale distributiva degli esercizi generalisti (di base, bar e tabacchi).

Una misura che configura uno scenario drammatico, oggetto di uno speciale pubblicato sul numero di maggio della rivista cartacea Gioco News (consultabile online a questo link), in cui spicca il contributo dell’avvocato esperto di gaming Geronimo Cardia, primo teorizzatore dell’effetto espulsivo delle norme regionali sul gioco legale, che focalizza l’attenzione sul contesto in cui la misura interviene.

“Sotto il profilo del contenzioso la misura interviene dopo che il Tar Piemonte ha emesso tre sentenze, dello stesso tenore, una delle quali impugnata al Consiglio di Stato, a seguito di ricorsi di alcuni operatori che contestavano la legittimità di provvedimenti inerenti l’espulsione degli apparecchi da bar e tabacchi, adottati dai comuni di Almese, Acqui Terme e Murisengo, in applicazione delle norme della L.R. Piemonte n. 9/2016 (sentenze Tar Piemonte nn.1261/2018, n. 1262/2018, n. 1263/2018 del 21.11.2018).
Nelle sentenze si trovano diversi passaggi sui quali appare necessario porre l’attenzione perché consentono di mettere in evidenza il contesto e che sono qui selezionati per esigenze di spazio.
In primo luogo, nelle sentenze si pretende di risolvere il problema del denunciato errore tecnico che ha determinato l’interdizione della sostanziale totalità del territorio pretendendo che le perizie delle parti fossero estese all’intero territorio regionale (!) ritenendo non sufficienti le analisi svolte riguardo l’intera città di Torino e altre due cittadine piemontesi, da un lato, e rinunciando inspiegabilmente a disporre una consulenza tecnica d’ufficio, come invece fatto dal Consiglio di Stato per la Provincia di Bolzano e per la citta di Domodossola, dall’altro.
In secondo luogo, e peraltro così ammettendo implicitamente il problema dell’errore tecnico e dell’effetto espulsivo, le sentenze suggeriscono la soluzione di individuare luoghi insediabili dal gioco pubblico non attraverso la rimodulazione dei luoghi sensibili, bensì attraverso la modifica del preesistente piano regolatore.
Il tutto come a dire che l’effetto espulsivo è colpa del piano regolatore (che va adeguato) e non del distanziometro viziato da errore tecnico (che va mantenuto).
In proposito, le sentenze pretendono di ritenere che tale percorso sia peraltro indicato dall’intesa sancita in Conferenza unificata nel 2017, senza valutare che in realtà tale percorso sia alternativo alla rimozione dell’errore tecnico e certamente non l’unico ad essere praticabile.
Ed ancora, mentre si afferma, erroneamente, che il percorso è suggerito dall’intesa, allo stesso tempo si giustifica il fatto che risulti ancora disatteso l’obbligo di adeguamento all’intesa imposto alle Regioni dalla legge di Stabilità 2018 con il fatto che la norma richiamata sarebbe stata posta unicamente per consentire l’espletamento delle gare scommesse e non anche per assicurare la presenza della verticale distributiva degli apparecchi sul territorio.
E ciò è molto grave posto che, da un lato, si ammette che esista a livello normativo nazionale l’esigenza di rimuovere l’errore tecnico per consentire che i punti messi a gara possano effettivamente ‘atterrare’ sul suolo regionale ma, dall’altro, non si vuole usare questo principio consolidato per affermare che: esiste l’errore tecnico perché c’è un divieto sulla sostanziale totalità del territorio che impedisce l’esistenza dell’offerta legale della verticale degli apparecchi sul territorio; l’errore va rimosso e sostituto con una misura che sia efficace e priva di errore tecnico; non risulta corretto bandire da intere porzioni di territorio italiano l’offerta pubblica riservata in concessione per altri anni“, evidenzia Cardia.
“Nelle sentenze si arriva poi anche a dire che in ogni caso l’intesa non è ancora efficace, perché di fatto non è stato emanato dal Mef il famoso e atteso decreto attuativo.
Sotto il profilo dell’inefficacia della misura le sentenze, da un lato, non colgono la posizione assunta dall’Iss, dal Cnr e dai numerosi studi che hanno bollato il proibizionismo come causa dell’acuirsi del problema dell’utente e, dall’altro, non percepiscono il tema del cosiddetto turismo da gioco, dello sversamento della domanda sui circuiti transfrontalieri o peggio ancora illegali. Emblematica è la pagina di giornale in cui si nota che metà spazio è dedicato ad un articolo in cui si descrive la misura e si richiamano le multe da fare a chi non la rispetta e che metà spazio è dedicato alla pubblicità di una casa da gioco a pochi chilometri oltre il confine francese.
Il contesto in cui la misura interviene si arricchisce, poi, di due prese di posizione da parte del Consiglio di Stato a pochi giorni una dall’altra che certamente non sono passate inosservate: da un lato, la nota sentenza secondo cui il distanziometro della Provincia di Bolzano sarebbe ben fatto perché in fondo sarebbe assodato che il gioco legale possa efficacemente ed efficientemente spostarsi in periferia (disattendendo in sostanza le risultanze generali della Ctu), dall’atro, i pareri emessi sui bandi di gara scommesse e bingo che interrogano Mef e Adm chiedendo come sia possibile che ancor non risulti emesso il decreto attuativo del Mef per rendere vincolante l’intesa e come sia possibile consentire agli operatori di atterrare i punti assegnati con gara senza l’implementazione dell’intesa.
Ed ancora, sotto il profilo regolatorio, la misura interdittiva della verticale distributiva fisica delle Awp e Vlt si colloca in un momento storico in cui al comparto vengono richiesti, per giunta in scadenza di concessione, investimenti aggiuntivi in tecnologia (si pensi alle Awpr, alla tessera sanitaria etc).
Ed infine, sotto il profilo normativo la misura interdittiva del territorio piemontese si colloca in un momento in cui si assiste sia all’ennesimo mancato riordino, annunciato con l’obiettivo di mantenimento dei livelli di gettito, sia ai continui aumenti di tassazione del gioco pubblico per finanziare le misure di politica economica del Governo.
Corto circuito? Si corto circuito.
Incendio? Si incendio.
Danni rilevanti? Si danni rilevanti perché a risentire di quanto sopra, a risentire del disordine, sono la salute ed il risparmio degli utenti, certamente non tutelati, l’ordine pubblico, esposto al dilagare dell’offerta illegale, il gettito erariale, compromesso dallo sversamento della domanda nella offerta illegale, le imprese al servizio dello Stato, che non potranno reggere gli investimenti operati e che non è chiaro come si porranno di fronte a bandi di nuove gare, gli investito internazionali, che penseranno più di due volte prima di muoversi, e certamente non per ultime le forze occupazionali, sempre più indebolite“.


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