Pavia, limiti alle slot. Ecco i motivi del ricorso contro il Comune

Pavia, limiti alle slot. Ecco i motivi del ricorso contro il Comune

Sul quotidiano “La Provincia Pavese”, del 27 maggio, sono state pubblicate le valutazioni rese da una rappresentante dell’Amministrazione comunale di Pavia all’indomani del deposito del ricorso promosso contro il Comune innanzi al TAR Lombardia.
E verso tali dichiarazioni appare doveroso fare alcune precisazioni.
Il ricorso è stato presentato per ottenere l’annullamento dei provvedimenti amministrativi di riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi e del distanziometro.
L’atto impugnato è l’Ordinanza sindacale che dispone il funzionamento degli apparecchi di gioco per solo 8 ore e il Regolamento comunale che prevede un distanziometro che vieta l’installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri rispetto a una serCliccando qui puoi scaricare il PDF del documento ie di “luoghi sensibili”.
Riguardo all’Ordinanza, l’eccessiva riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi (dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00) comporta sul piano economico delle conseguenze irreversibili per tutti gli operatori della filiera (i.e. fallimento della società, sia dei Gestori che degli Esercenti), sul piano della possibilità di sussistenza economica dei titolari e delle persone impiegate nell’attività, sul piano occupazionale per gli inevitabili licenziamenti delle forze occupazionali.
Il Regolamento comunale che prevede l’applicazione del criterio del distanziometro è invece viziato da “Effetto Espulsivo”. A tal proposito numerose perizie elaborate da un primario studio di esperti urbanisti su diversi comuni della Regione Lombardia hanno evidenziato che per l’ampiezza del raggio di interdizione (500 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati, non vi sono vie o aree nella quasi totalità dei comuni della Regione in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito. In particolare, con riferimento al Comune di Pavia dalla perizia svolta è emerso che la percentuale di territorio interdetto è pari al 99,5%.

Entrambi i provvedimenti normativi in questione sono stati impugnati perché non c’è evidenza di un’adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale che spieghi quali siano le effettive esigenze per l’adozione sul territorio comunale di queste specifiche misure restrittive né l’efficacia delle medesime per contrastare il fenomeno della ludopatia. A questo proposito, mentre non ci risultano pronunce di reiezione da parte del giudice lombardo in riferimento all’impugnazione del provvedimento del Comune di Bergamo, che si dice essere analogo a quello di Pavia, vi sono numerosissimi pronunciamenti giurisprudenziali, da ultimo quelli emessi dal TAR Toscana sulla necessità di istruttoria, adeguata, logicamente motivata ed aderente al territorio di riferimento per l’emanazione della disciplina limitativa degli orari di esercizio del gioco (sentenze n. 453/2018 e sentenza n. 454/2018).

Confidiamo quindi in una sospensione dei provvedimenti impugnati e/o la fissazione a breve dell’udienza per la trattazione della formulata istanza cautelare.



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