Tar di Brescia, Ordinanza cautelare del 20 aprile 2018

Pubblicato il 20/04/2018

  1. 00151/2018 REG.PROV.CAU.
  2. 00191/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Faro Games S.r.l., Gamefree S.r.l., Vallegames S.r.l., N.B. Games S.r.l., Las Vegas Games & Foods S.r.l., Piccadilly Games Number Five S.r.l., Piccadilly Games Number Four S.r.l., Piccadilly Games Number Two S.r.l., Ludotek S.r.l., Alaska S.r.l., Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Le Pubbliche Attrazioni Ricreative, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Ferrari Chazelat e Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Ferrari Chazelat in Brescia, C.Da del Cavalletto 25;

contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Orlandi in Brescia, Corsetto Sant’Agata, 11/B;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Quanto al ricorso introduttivo:

– del regolamento comunale deliberato dal Consiglio Comunale, in data 29.11.17, con delibera n. 89, conosciuto in data 4 dicembre 2017 a seguito di pubblicazione sul portale istituzionale;

– di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

dell’ordinanza prot. P.G. n. 0043418/2018 n. di registro 1405/2018 del 02.03.18, con cui il Sindaco dispone “che gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS R.D. N. 773/1931 sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS, in qualunque esercizio collocati vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30-09.30; 12.00-14.00; 19.00-21.00;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, incidente sulla sfera patrimoniale delle ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con esclusione dell’Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, i ricorrenti sono tutti soggetti operatori del settore del gioco con apparecchi automatici di intrattenimento, in quanto gestori, sulla scorta di specifiche concessioni e/o titolari di sale gioco dove sono in funzione apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6 R.D. 18/06/1931 n. 773 e, quindi, tutti parimenti interessati a che l’utilizzo di essi non sia limitato durante l’orario di apertura;

Ritenuto, in ragione di ciò, di poter superare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto l’attività di ognuno di essi risulta incisa negativamente dalle disposizioni contestate, quantomeno con riferimento alla regolazione dell’orario di funzionamento delle apparecchi;

Premesso che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui l’ordinanza impugnata ridurrebbe l’orario di esercizio dell’attività di gioco di oltre il cinquanta per cento, dal momento che la sospensione imposta inciderebbe per sei ore (ovvero cinque ore e trenta minuti, per le sale giochi che possono aprire solo alle ore 8) sulle quindici di apertura massima consentita dall’art. 15 del Regolamento (peraltro ampliabile per eventuali richieste di apertura dalle 23 alle 2 di notte), per cui la disposizione non pare violare il principio di proporzionalità;

Considerato, però, che, ciò in disparte, il ricorso per motivi aggiunti appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris nella parte in cui tende all’annullamento dell’ordinanza censurata per insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione: né nel provvedimento, né negli atti in esso richiamati (e, in particolare, nel regolamento attuato) è rinvenibile un adeguato e sufficiente riferimento, né a dati evidenzianti situazioni di particolare problematicità per il Comune di Brescia, che giustifichino l’adozione di una misura particolarmente incisiva come la riduzione dell’orario di esercizio dell’attività di gioco con new slot machine e Videolottery disposta, né a indicazioni scientifiche relative all’utilità delle scelte operate nello specifico per la lotta alla ludopatia. Si impone, dunque, a tale proposito, un duplice ordine di considerazioni:

– solo nella memoria difensiva e non anche nei provvedimenti, si fa riferimenti alle numerose iniziative assunte dal Comune per la lotta alla ludopatia, rispetto a cui, peraltro, non è stata evidenziata l’eventuale diretta rilevanza ai fini della dimostrazione dell’utilità dell’imposizione della sospensione del gioco in talune fasce orarie nel contrasto alla ludopatia;

– non può essere utile a superare la suddetta carenza di motivazione il riferimento, contenuto, ancora una volta, solo nella memoria difensiva del Comune, ad altre esperienze di regolamento e ai principi affermati nelle sentenze che hanno ravvisto la legittimità dell’adozione di misure analoghe a quella censurata, a fronte di specifici riferimenti alla particolare situazione locale, della puntuale individuazione delle ragioni che hanno determinato l’intervento regolatore sulla scorta di essa e della considerazione delle evidenze scientifiche relative all’utilità dell’intervento, che, invece, risultano mancanti nel caso di specie;

Operato il bilanciamento dei contrapposti interessi, tenendo conto del fatto che l’istruttoria del Comune non ha evidenziato una situazione emergenziale tale da giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello dei ricorrenti, imprenditori interessati alla continuazione dell’esercizio dell’attività secondo modalità già assentita al momento del rilascio della necessaria autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, ancorché limitatamente all’unico provvedimento immediatamente lesivo e cioè l’ordinanza che fissa le fasce orarie di sospensione del funzionamento degli apparecchi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:

  1. a) sospende l’efficacia dell’ordinanza impugnata con il ricorso per motivi aggiunti;
  2. b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 luglio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere



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