Riordino e Questione Territoriale: autonomia, ma divieto di espellere il gioco legale (Articolo Gioconews settembre 2017)

All’indomani dell’accordo tra governo ed enti locali sui giochi, cresce la preoccupazione tra gli operatori: ma nulla è perduto, per l’industria. Ecco perché.

Da tempo ci occupiamo della cosiddetta Questione Territoriale e del proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale con l’effetto espulsivo dei distanziometri e con le sproporzionate limitazioni di orario. Ebbene, in proposito, due sono i passaggi di rilievo dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017. Da un lato, va tenuto presente il duplice precetto (uno per i distanziometri ed uno per le limitazioni di orari) contenuto nel secondo punto dell’Intesa, con l’incipit “definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”.

Ed in particolare, il precetto per i distanziometri prevede che: “Le Regioni e gli Enti locali – al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all’insediamento del gioco illegale e considerato che i punti gioco a regime saranno, complessivamente, la metà circa dei punti di gioco pubblico attualmente in esercizio – adotteranno, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente, con la finalità di garantire la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.” Mentre il precetto per le limitazioni di orari prevede che occorre: “Riconoscere agli Enti Locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti cosi definiti.” Dall’altra, va pesato l’emendamento preteso ed inserito in calce al quinto punto dell’intesa dall’incipit “accentuare l’azione preventiva e di contrasto al gioco d’azzardo patologico”. Secondo tale emendamento “Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque a esplicare la loro efficacia. Inoltre le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d’azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione”.
NO AL PROIBIZIONISMO – L’emendamento recepito sembrerebbe fare salvi i provvedimenti esistenti nella misura in cui prevedano quella che viene definita una “tutela maggiore”. Ma bisogna comunque avere riguardo di ritenere che una disposizione che prevede un distanziometro viziato da effetto espulsivo, che impone il proibizionismo, o che determina una marginalizzazione (i territori caratterizzate da zone interamente vietate e zone con concentrazione massima di offerta di gioco), certamente non è in linea con il divieto di proibizionismo e non assicura certamente una tutela maggiore. In ogni caso, la disposizione dovrebbe comunque dimostrare non solo la preesistente esigenza specifica di maggiore tutela ma anche l’efficacia della misura in termini di assicurare “maggior tutela” rispetto ai presidi esistenti. Interessante, infine, il fatto che l’arma della “maggior tutela” sia stata lasciata solo nelle mani di Regioni e Province Autonome (per quanto fatto e per quanto faranno) e non per i Comuni. Per la disapplicazione della disciplina (esistente o futura) che si palesa incompatibile con i principi di diritto esistenti e da oggi anche con le regole concordate nell’Intesa, resta la sede giudiziale che continuerà a tracciare la linea giurisprudenziale applicabile. Una cosa è certa, molti aspetti troveranno adeguata ritualizzazione e pieno chiarimento nel decreto ministeriale del Ministero dell’Economa e delle Finanze annunciato per il 31 ottobre 2017, pure richiamato in calce all’Intesa.


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