12 Mag Il Consiglio di Stato non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale che si è pronunciata sul distanziometro pugliese (maggio 2017)
Pubblicato il 11/05/2017
- 01981/2017 REG.PROV.CAU.
- 02753/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2017, proposto da:
Ditta Individuale Puce Raffaele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 24;
contro
Comune di Cutrofiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli e Istituto Comprensivo “Don Bosco” (Scuola Primaria Don Milani), non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00189/2017, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento:
– del provvedimento prot. 350 del 13 gennaio 2017 notificato dal Comune di Cutrofiano al ricorrente in data 18.1.2017 ed avente ad oggetto il “divieto di prosecuzione dell’attività per l’esercizio delle scommesse (…) nei locali siti in Via Paolo VI angolo via Sogliano – negozio di gioco sportivo”;
– di ogni altro atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso, con specifico riferimento alla L.R. Puglia n. 43/2013 nella parte in cui prevede che l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco e per l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 TULPS “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cutrofiano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Carlo Geronimo Cardia ed Angelo Vantaggiato;
Ritenuto che, in base ad un giudizio di bilanciamento degli opposti interessi, appare evidentemente prevalente l’esigenza di tutelare gli interessi sensibili indicati nella L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 che paiono comunque, eventualmente ed in ipotesi, idonei ad inibire in toto l’attività dalla parte appellante, ove non sia possibile in concreto collocare la sede dell’attività nel territorio comunale senza violare le distanze di cui alla predetta legge, funzionali a garantire la protezione di tali interessi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
Respinge l’appello (Ricorso numero: 2753/2017).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Daniele Ravenna, Consigliere
L’ESTENSORE
Paolo Giovanni Nicolò Lotti
Il Presidente
Francesco Caringella