Vlt: non a due concessionari dentro la stessa sala, principio di univocità legittimo secondo il Tar Lazio ( GIOCONEWS AGOSTO 2012)

Avvocato Geronimo Cardia - gclegal

Vlt: non a due concessionari dentro la stessa sala, principio di univocità legittimo secondo il Tar Lazio ( GIOCONEWS AGOSTO 2012)

“Con la pronuncia di questi  giorni del   Tribunale  Amministrativo del Lazio sulle videolottery viene sostanzialmente legittimato il cosiddetto ‘Principio dell’Univocità’ che  lega,  in qualche misura,  a un ‘ambiente dedicato’ un solo concessionario ed il proprio Sistema di Gioco, chiarito con la circolare  Aams del 30 novembre 2010 ma che  è stato  oggetto di critiche da parte  di alcuni per l’asserita presenza di un problema di limitazione  della libertà di concorrenza e di un problema di carenza di previsione normativa”.  A parlare è il legale,  esperto di gioco e concessioni pubbliche, Geronimo Cardia, intervenuto nel procedimento in difesa  di alcuni concessionari , puntando proprio sull’affermazione di tale principio.  Per questa ragione GiocoNews.it ha chiesto al legale  un commento specifico  sulla pronuncia del Tar che  pone  fine a una diatriba che  si protrae da ormai un anno  e mezzo e sulla quale  si erano concentrate le attenzione degli addetti  ai lavori.

Vlt: no a due concessionari in una stessa sala, principio di univocità legittimo secondo il Tar Lazio

“Avvicinandosi ai temi posti a difesa  del contenuto e del senso del Principio si scorge la convinzione che  in realtà  non vi sia una limitazione  della libertà di concorrenza, che  si tratta  di una misura  che  risponde ad esigenze di natura tecnica proprie delle Vlt, di una misura  con cui è stata assicurata la tutela  di interessi anche superiori, quali l’affidamento del giocatore e l’ordine pubblico,  e che  le norme  di riferimento  delle Vlt la presuppongano inequivocabilmente. Questi temi, in effetti, sembra siano  stati presi in considerazione dai giudici del Tar del Lazio  come  si evince  dalle motivazioni contenute nella sentenza”, aggiunge Cardia.

“Sulla mancanza di una limitazione  della libertà di concorrenza s’è detto che  i concessionari, non essendo produttori di giochi, sono  in grado  di stipulare più accordi  con più fornitori e, dunque, di offrire una pluralità di giochi alle sale  interessate; inoltre, la concorrenza tra i Concessionari per l’allestimento  delle sale  non può ritenersi  esclusa ma semplicemente anticipata al momento della selezione e della sottoscrizione del relativo contratto da parte  dei titolari delle sale”.

“Sempre a difesa  del Principio s’è sostenuto che  le esigenze di natura tecnica che  legittimano  la presenza del medesimo trovano  origine in una serie  di aspetti della normativa riservata alle Vlt. Si pensi  prima di tutto al regime  delle comunicazioni che  ciascun Concessionario è tenuto  ad effettuare con riferimento  a ciascuna sala. Ebbene, gli importi relativi alle sale  non possono essere comunicati congiuntamente da due (o più) concessionari conviventi,  atteso che  i sistemi dei medesimi non sono  tecnicamente concepiti  dalla normativa di settore per dialogare tra loro.” Ma c’è di più.  “Tra le norme  di spicco  riservate alle Vlt vanno  ricordate quelle relative ai premi erogabili che  sono  di importi veramente rilevanti come  quelli assicurati con i Jackpot.   Ebbene, v’è una norma  fondamentale che  pone  un limite invalicabile   e centrale per la stabilità  del sistema:   l’articolo 7, comma 2, del D.D. 22.01.2010 prevede che  ‘L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala  è pari a euro 100.000,00’. E’ chiaro  che  sarebbe  impossibile da un punto di vista tecnico  per due o più Concessionari conviventi assicurare il rispetto  di detto limite posto  che,  come  detto,  i sistemi  dei medesimi non sono  tecnicamente concepiti  dalla normativa di settore per dialogare tra loro.    Peraltro, è bene rammentare che  gli sconfinamenti dei limiti alla erogazione dei premi costituiscono violazione  sanzionata in modo rilevante dall’ordinamento di settore”. E proprio tale passaggio è stato  illustrato dai giudici del Tar che  ne hanno illustrato la centralità nella sentenza.

“S’è precisato infine che  il Principio dell’Univocità risponde poi ad esigenze superiori  – conclude Cardia  – e la mente torna  al Jackpot ed all’esigenza di misurare con precisione e trasparenza assoluta l’utilizzo del medesimo: esso da solo è ritenuto idoneo  a costituire  un elemento determinante nella scelta operata dagli utenti-giocatori di giocare con il sistema di gioco di un Concessionario piuttosto  che  di un altro (in quanto esistono Jackpot di sistema), ovvero  di entrare in una sala  piuttosto  che  in un’altra (in quanto, come  detto,  esistono Jackpot di sala).

Ed in situazioni  così delicate è necessario assicurare che  nella stessa sala  non vi sia commistione delle offerte di gioco (delle offerte di Jackpot), per evitare  di ledere un principio che è alla base della stabilità  del sistema, noto come  il principio dell’affidamento del giocatore (in questo caso di entrare o no in una sala  in cui si partecipa a questa o a quella vincita, di questo o quel concessionario)”.

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