Campobasso. Nuova conferma dal Tar: “I dati parziali del Sert non legittimano l’adozione di limiti orari alle slot machine” (PRESSGIOCHI MAGGIO 2017)

Il tribunale amministrativo del Molise torna ad esprimersi sul regolamento del comune di Campobasso che mirava a disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, annullandolo.

Per il giudice amministrativo, “in assenza di un’apposita istruttoria che provi, ad esempio, l’insufficienza delle misure preventive e terapeutiche poste in essere dalle strutture sanitarie pubbliche rispetto a fenomeni di co-dipendenza psicologica ovvero metta in luce altre fenomenologie di contesto, il provvedimento contingibile e urgente difetta degli elementi di fatto e motivazionali che giustifichino l’intervento “extra ordinem” dell’autorità comunale”.

Secondo il tribunale “i provvedimenti comunali di contrasto della ludopatia, devono riguardare aspetti specifici della comunità locale amministrata, non già la questione nella sua generica definizione sociale.

In tale quadro, le limitazioni di orario all’attività degli esercizi commerciali troverebbero giustificazione, anche alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, in esigenze concrete – da dimostrare volta per volta – di prevenire, almeno per un periodo di tempo limitato il fenomeno della ludopatia tra le fasce più deboli della popolazione, ad esempio, gli adolescenti, ovvero di contenere il fenomeno dell’evasione scolastica durante l’anno scolastico, ovvero ancora di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, e via dicendo. Tutto questo non può essere semplicemente affermato in via apodittica ma deve trovare riscontro nei dati che l’Amministrazione comunale può e deve acquisire, in via istruttoria, in sede procedimentale, prima di adottare un provvedimento di tal genere e di tale impatto.

Pertanto, – conclude il Tar – è insufficiente e, comunque, tardiva la giustificazione postuma fornita dalla difesa della resistente, versando in atti l’allegazione di dati parziali del S.e.r.t.-A.S.Re.M., sulla diffusione territoriale della ludopatia”.

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