28 Nov Milano: a fianco di AS.TRO anche al Consiglio di Stato ( ASTRO NOVEMBRE 2014)
Il momento non è dei migliori. Dopo l’ondata delle leggi regionali e dei provvedimenti comunali con distanziometri (uno diverso dall’altro ma comunque tutti idonei a proibire piuttosto che a regolamentare), si sta affermando in questi giorni la moda comunale dell’apposizione di limitazioni di orari all’apertura di locali ed al funzionamento degli apparecchi legali (ripeto legali). Dei decreti presidenziali del T.A.R. LOMBARDIA che hanno accolto in prima istanza le richieste di alcuni operatori ricorrenti si sa tutto. Mentre delle ordinanze del tar emesse successivamente si sa che, anziché confermare l’orientamento assunto col decreto, esse hanno sancito il rigetto dei decreti.
E ciò e’ accaduto prima e dopo l’emanazione di altri provvedimenti di rigetto in giro per l’Italia (come Reggio Calabria e Padova). Stupisce che le 8 ordinanze emesse dal Tar Lombardia sostanzialmente coincidano l’una con l’altra salvo qualche sfumatura e ciò in quanto non tutti i ricorsi hanno fatto leva sugli stessi motivi.
Ora al di là della battaglia radicale sull’inidoneità’ della misura (limitazione di orari) rispetto all’obiettivo (tutelare fasce deboli) che probabilmente si pone ad un livello di discussione più vicino al merito che a quello sommario della pretesa cautelare, dispiace notare che non vi sia, nelle ordinanze, una valutazione di un duplice aspetto formale (ma dai riflessi sostanziali). Da un lato, ammesso e non concesso che il comune abbia titolo ad apporre le limitazioni di orari ai sensi dell’articolo 50, comma 7, il Comune avrebbe dovuto seguire l’iter stabilito dalla medesima norma ovvero quello di conformarsi agli indirizzi del consiglio comunale.
Dall’altro, non sfuggirà che l’articolo di legge in questione si riferisca agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e non anche all’orario di funzionamento degli apparecchi. Mi rendo conto che non sono due eccezioni che risolvono i problemi del comparto (lo sarebbero la verifica dell’inidoneità’ della misura rispetto all’obiettivo e le altre eccezioni pure manifestate nei ricorsi) ma va rilevato che sono due motivazioni semplici e di facile valutazione.
Il ricorso al Consiglio di Stato avverso le ordinanze in questione è la via richiesta da AS.TRO e dagli operatori ad essa aderenti, con i quali va condivisa, come fatto sin dall’inizio,
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la difficoltà della riuscita dell’iniziativa, per l’avverso contesto non solo giurisprudenziale col quale stiamo prendendo atto di doverci confrontare,
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l’inaccettabilità di una “parziale” lotta a contrasto dell’illegittimità di una azione amministrativa, e quindi la doverosità del completamento del ciclo dei gradi di giudizio.