IL SEGRETO DI PULCINELLA (GIOCONEWS APRILE 2016)

IL SEGRETO DI PULCINELLA (GIOCONEWS APRILE 2016)

Con delibera  del  Consiglio Comunale di  Napoli  n.  74 del 21/12/2015,   pubblicata sull’albo  pretorio  dal  4 al 19  gennaio del 2016, è stato approvato il ‘Regolamento sale da gioco  e giuochi leciti’. Ne rappresenta un atto presupposto la delibera n. 993 del 23 dicembre 2013 del­ la  Giunta avente ad  oggetto un programma integrato finalizzato   ad  aumentare la consapevolezza dei rischi connessi al gioco. Anche il Comune di Napoli,  dunque, ha emesso  il suo regolamento anti  gioco legale scagliandosi contro ogni tipo di sala (scommesse, dedicata Vlt o bingo, etc) e con­ tro  gli apparecchi new  slot. Analizzata  con  attenzione la portata dei provvedimenti ci si accorge che anche  il Comune di Napoli si è dotato: di un distanziometro che anziché regolamentare la distribuzione, proibisce la di­ stribuzione  del gioco  lecito;  di un  obbligo  di vagliare ogni tipo di subentro di attività così da far chiudere tut­te le concessioni esistenti in scadenza come quelle delle scommesse; (iii) di una limitazione di orari che rappre­ senta più una chiusura  imposta che una  regolamenta­zione (si parla  di 8 ore  se non addirittura s giornaliere che (e in quanto tali palesemente illegittime) giungano in un momento in cui sia il legislatore sia la giurispru­ denza stanno dimostrando di volersi ribellare a misure scoordinate ed a­tecniche del territorio. Il legislatore, lo ricordiamo ancora, ha chiesto alla Conferenza Unificata di porre la parola fine a questo tipo  di provvedimenti, da un  lato, la giurisprudenza sta cominciando ad indi­ care chiaramente  ai Comuni che non possono  né  sot­ trarsi  da un’istruttoria per evitare gli effetti espulsivi né sottrarsi da una verifica di proporzionalità della misura di limitazione di orari di apertura,  dall’altro.   Il tutto senza contare la remissione alla  Corte  Costituzionale delle questioni di legittimità  della Legge anti­gioco le­ gale della Regione Puglia. Delle attese  che gli operatori ripongono nei lavori della Conferenza unificata si è già avuto modo  di dire  in occasione  dei precedenti  inter­venti.  Così  come  si  è  detto  del recente orientamento della  giurisprudenza che ha  cominciato  ad accogliere le  istanze  degli  operatori  legali.  Ad ogni  buon conto vale la pena rammentare  il caso recente affrontato anche Consiglio di  Stato che  ha  ritenuto illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano valutate.

La sentenza  del  Consiglio di Stato  del  10.2.2016  (R.G.4452/2015),  confermando  la  sentenza  di primo  grado emessa  dal Tar  Emilia  Romagna,  in  accoglimento del ricorso di un gestore  avverso  il distanziometro fissato dal Comune  di Bologna, ha rilevato  quanto di seguito richiamato.  In  primo luogo  è  stato chiarito  che:  “Nel caso in esame, se l’effetto dissuasivo della distanza dal­ le sale giochi  dei  (luoghi  in cui si trovano di regola  i soggetti da tutelare) risponde  ad un criterio  presunti­ vo generalmente condiviso,  manca  una regola  tecnica cui fare riferimento  per misurare l’efficacia  di una  de­ terminata distanza”.  In  secondo  luogo  è stato chiarito che  “il Comune di Bologna  avrebbe  dovuto analizzare in  modo  approfondito l’incidenza  delle  ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad  essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente ade­ guata  alla  consistenza  del fenomeno  da contrastare,  e verificare  se, in relazione alla diffusione dei siti sensibi­ li, una simile distanza fosse misura proporzionata e so­ stenibile, in quanto  tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili tra­ sferimenti  degli  esercizi  in attività”.  E infine è stato precisato che “Può  convenirsi che, al riguardo, si trat­ tasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in esame, non è  stato  argomentato dal  Comune  appellante,  né risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”. Il distanziometro del comune di  Napoli  è  oltremodo  articolato:  è  previsto un raggio  di interdizione  ampio di 500  metri da di­ versi luoghi sensibili, sono altresì vietate numerose ed ampie  zone e numerose tipologie di  immobili,  sono imposti raggi  di interdizione  di 200  metri da banco­ mat, banche uffici  postali  ed ulteriori limitazioni per gli apparecchi.   Il tutto è concepito  al punto  da ren­dere vietato il gioco  legale  da circa  il 97 per cento  (!) del territorio del comune.   In altre  e poche  parole, il Regolamento di Napoli  potrebbe essere definito senza difficoltà un altro, l’ennesimo, caso di scuola  di effetto espulsivo.   Allo stesso tempo,  per  l’esiguità  delle  ore di  funzionamento  e  per l’incondizionato divieto di pubblicità,  il  Regolamento  di  Napoli risulta  rappre­ sentare  altresì un  altro caso scuola anche  sotto questi aspetti.  I profili di illegittimità di queste  tre forme di amputazione (e si badi  bene  non di regolamentazione) sono  stati  più e più volte  rammentati.  Anche  in  que­ sto  caso  il discostamento dalla  normativa  nazionale è  plurimo e palese  e ad  esso  si  aggiunge addirittura il discostamento  dalla  normativa  regionale di  riferi­ mento.  Oggi  l’allarme che si vuole lanciare attiene al paradosso che  interessa  il comparto  delle  scommes­ se. Come  è noto, in data 30  giugno 2016 scadranno  le concessioni per le scommesse.   Ed è altrettanto noto che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito la nuova garada maggio 2016  (art.  1  comma  932 della  Legge di  Sta­ bilità  2016). Va da sé, dunque, che gli operatori  legali attualmente esistenti  sul  territorio  di Napoli,  ove ri­ sultino assegnatari dei diritti o comunque destinatari dell’incarico  di  gestirli, saranno  comunque  costretti a  chiedere  al Comune di Napoli nuove  autorizzazioni per le installazioni.

E l’inibizione del 97 per cento del territorio,  che si  è  qui  già  denunziata perché  è  stata verificata periziata, farà si che ognuna delle realtà esi­ stenti possa  trovarsi in luogo vietato, da un lato, e non abbia neanche la possibilità di  spostarsi  in un  altro luogo  in  cui  sia  possibile installarsi,  proprio  perché di luoghi a Napoli in cui sia consentito installarsi non ve ne sono. Le conseguenze del paradosso denunziato, soprattutto se si pensa che il paradosso non interessa solo il comune di Napoli, ma sostanzialmente il 100% dei  territori  interessati dalla  normativa locale  simile al regolamento che si analizza oggi, hanno un’evidente portata nazionale anche di interesse generale. Le con­seguenze sono e saranno sul piano del  diritto e degli interessi economici degli  operatori legali e delle forze lavoro degli  operatori legali,  da un lato, e del diritto e degli  interessi dei  cittadini e dello  Stato della  salute, dell’ordine pubblico e del gettito erariale, dall’altro. Gli operatori legali, molti  operatori legali, hanno  impugnato anche il regolamento di Napoli, e ci si aspetta una tutela importante che faccia ancor di più giurisprudenza di quanto non sia si ora accaduto. Ma le attese, ancora una volta,  adesso  sono anche e soprattutto per l’esito dei lavori della già più volte richiamata Con­ferenza Unificata

download



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio