19 Apr IL SEGRETO DI PULCINELLA (GIOCONEWS APRILE 2016)
Con delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 74 del 21/12/2015, pubblicata sull’albo pretorio dal 4 al 19 gennaio del 2016, è stato approvato il ‘Regolamento sale da gioco e giuochi leciti’. Ne rappresenta un atto presupposto la delibera n. 993 del 23 dicembre 2013 del la Giunta avente ad oggetto un programma integrato finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei rischi connessi al gioco. Anche il Comune di Napoli, dunque, ha emesso il suo regolamento anti gioco legale scagliandosi contro ogni tipo di sala (scommesse, dedicata Vlt o bingo, etc) e con tro gli apparecchi new slot. Analizzata con attenzione la portata dei provvedimenti ci si accorge che anche il Comune di Napoli si è dotato: di un distanziometro che anziché regolamentare la distribuzione, proibisce la di stribuzione del gioco lecito; di un obbligo di vagliare ogni tipo di subentro di attività così da far chiudere tutte le concessioni esistenti in scadenza come quelle delle scommesse; (iii) di una limitazione di orari che rappre senta più una chiusura imposta che una regolamentazione (si parla di 8 ore se non addirittura s giornaliere che (e in quanto tali palesemente illegittime) giungano in un momento in cui sia il legislatore sia la giurispru denza stanno dimostrando di volersi ribellare a misure scoordinate ed atecniche del territorio. Il legislatore, lo ricordiamo ancora, ha chiesto alla Conferenza Unificata di porre la parola fine a questo tipo di provvedimenti, da un lato, la giurisprudenza sta cominciando ad indi care chiaramente ai Comuni che non possono né sot trarsi da un’istruttoria per evitare gli effetti espulsivi né sottrarsi da una verifica di proporzionalità della misura di limitazione di orari di apertura, dall’altro. Il tutto senza contare la remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità della Legge antigioco le gale della Regione Puglia. Delle attese che gli operatori ripongono nei lavori della Conferenza unificata si è già avuto modo di dire in occasione dei precedenti interventi. Così come si è detto del recente orientamento della giurisprudenza che ha cominciato ad accogliere le istanze degli operatori legali. Ad ogni buon conto vale la pena rammentare il caso recente affrontato anche Consiglio di Stato che ha ritenuto illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano valutate.
La sentenza del Consiglio di Stato del 10.2.2016 (R.G.4452/2015), confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tar Emilia Romagna, in accoglimento del ricorso di un gestore avverso il distanziometro fissato dal Comune di Bologna, ha rilevato quanto di seguito richiamato. In primo luogo è stato chiarito che: “Nel caso in esame, se l’effetto dissuasivo della distanza dal le sale giochi dei (luoghi in cui si trovano di regola i soggetti da tutelare) risponde ad un criterio presunti vo generalmente condiviso, manca una regola tecnica cui fare riferimento per misurare l’efficacia di una de terminata distanza”. In secondo luogo è stato chiarito che “il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente ade guata alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibi li, una simile distanza fosse misura proporzionata e so stenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili tra sferimenti degli esercizi in attività”. E infine è stato precisato che “Può convenirsi che, al riguardo, si trat tasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”. Il distanziometro del comune di Napoli è oltremodo articolato: è previsto un raggio di interdizione ampio di 500 metri da di versi luoghi sensibili, sono altresì vietate numerose ed ampie zone e numerose tipologie di immobili, sono imposti raggi di interdizione di 200 metri da banco mat, banche uffici postali ed ulteriori limitazioni per gli apparecchi. Il tutto è concepito al punto da rendere vietato il gioco legale da circa il 97 per cento (!) del territorio del comune. In altre e poche parole, il Regolamento di Napoli potrebbe essere definito senza difficoltà un altro, l’ennesimo, caso di scuola di effetto espulsivo. Allo stesso tempo, per l’esiguità delle ore di funzionamento e per l’incondizionato divieto di pubblicità, il Regolamento di Napoli risulta rappre sentare altresì un altro caso scuola anche sotto questi aspetti. I profili di illegittimità di queste tre forme di amputazione (e si badi bene non di regolamentazione) sono stati più e più volte rammentati. Anche in que sto caso il discostamento dalla normativa nazionale è plurimo e palese e ad esso si aggiunge addirittura il discostamento dalla normativa regionale di riferi mento. Oggi l’allarme che si vuole lanciare attiene al paradosso che interessa il comparto delle scommes se. Come è noto, in data 30 giugno 2016 scadranno le concessioni per le scommesse. Ed è altrettanto noto che la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito la nuova garada maggio 2016 (art. 1 comma 932 della Legge di Sta bilità 2016). Va da sé, dunque, che gli operatori legali attualmente esistenti sul territorio di Napoli, ove ri sultino assegnatari dei diritti o comunque destinatari dell’incarico di gestirli, saranno comunque costretti a chiedere al Comune di Napoli nuove autorizzazioni per le installazioni.
E l’inibizione del 97 per cento del territorio, che si è qui già denunziata perché è stata verificata periziata, farà si che ognuna delle realtà esi stenti possa trovarsi in luogo vietato, da un lato, e non abbia neanche la possibilità di spostarsi in un altro luogo in cui sia possibile installarsi, proprio perché di luoghi a Napoli in cui sia consentito installarsi non ve ne sono. Le conseguenze del paradosso denunziato, soprattutto se si pensa che il paradosso non interessa solo il comune di Napoli, ma sostanzialmente il 100% dei territori interessati dalla normativa locale simile al regolamento che si analizza oggi, hanno un’evidente portata nazionale anche di interesse generale. Le conseguenze sono e saranno sul piano del diritto e degli interessi economici degli operatori legali e delle forze lavoro degli operatori legali, da un lato, e del diritto e degli interessi dei cittadini e dello Stato della salute, dell’ordine pubblico e del gettito erariale, dall’altro. Gli operatori legali, molti operatori legali, hanno impugnato anche il regolamento di Napoli, e ci si aspetta una tutela importante che faccia ancor di più giurisprudenza di quanto non sia si ora accaduto. Ma le attese, ancora una volta, adesso sono anche e soprattutto per l’esito dei lavori della già più volte richiamata Conferenza Unificata