24 Apr BASTIA VINCE IL GIOCO LECITO (GIOCONEWS APRILE 2012)
Dopo mesi di ‘battaglia’ , a tratti anche mediatica, tra il primo cittadino di Bastia – in provincia di Perugia – e il settore del gioco, a spuntarla è stato proprio il settore, con il verdetto definitivo arrivato in questi giorni dal Tar Umbria, dove viene definitivamente annullato il regolamento comunale che voleva vietare o, comunque, limitare, l’utilizzo delle slot machine nei locali pubblici. E, nelle motivazioni dei giudici umbri, emergono due aspetti importanti: in primis, viene ribadito come la regolamentazione del comparto del gioco possa essere imposta soltanto dallo Stato e da nessun altro ente; inoltre, la motivazione del ‘contrasto alla ludopatia’ che accompagna le restrizioni previste dal primo cittadino non può sussistere, in quanto, scrive il Tar, ci si ‘ammala’ di gioco attraverso quello di azzardo e non attraverso gli strumenti del gioco lecito. A ricostruire la vicenda e ad illustrarne i principi fondanti è il legale, esperto della materia, Geronimo Cardia , che ha seguito la vicenda in difesa di due concessionari di rete.
Ma l’Udc regionale non ci sta e annuncia disegno di legge contro dipendenza da gioco
“La sentenza in commento trae origine dall’impugnazione di un’ordinanza, disciplinante la materia dei giochi leciti ex art. 110 del Tulps, emanata l’8 novembre 2010 dal comune di Bastia Umbra (Pg). Tale provvedimento prevedeva una limitazione agli orari di apertura al pubblico delle sale giochi e agli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all’interno delle stesse: in particolare, l’ordinanza sindacale fissava l’orario di apertura delle sale giochi alle ore 10.00 e quello di chiusura alle ore 23.00, e per l’orario di accensione e spegnimento degli apparecchi imponeva un limite ancor più stringente consentendo l’utilizzo dei medesimi esclusivamente tra le 13.00 e le 23.00”.
L’ordinanza sindacale, come detto, è stata impugnata dinanzi al Tar Umbria per conto di due Concessionari di Stato, con un ricorso nel quale si è chiesto l’annullamento della medesima previa sospensione della sua efficacia. “È stata in particolare eccepita la violazione della riserva di legge prevista nella materia di giochi pubblici – spiega ancora Cardia – l’incompetenza del Sindaco ad emettere provvedimenti di tal genere e comunque la carenza di un’adeguata istruttoria e di un’adeguata motivazione alla base dell’ordinanza sindacale. Il Tar ha dapprima accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale ritenendo che “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale il pregiudizio grave ed irreparabile, di carattere non solo patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impugnata” e successivamente, confermando la decisione assunta nella fase cautelare, ha accolto il ricorso ed annullato l’ordinanza sindacale.
VERDETTO SU RUOLO DELLO STATO E LUDOPATIA – In particolare dalle motivazioni della sentenza emergono due assunti rilevanti che, una volta per tutte, rendono giustizia all’impegno dello Stato e degli operatori del settore nella lotta alla ludopatia e nella lotta al mercato illegale. Il primo dei due assunti è rappresentato dall’affermazione del Tar secondo cui la ludopatia sarebbe una patologia collegata al gioco d’azzardo e non al gioco lecito che, invece, rappresenta il frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale.
Il secondo assunto, strettamente connesso al primo, è rappresentato dalla conferma da parte del Tar che lo Stato legislatore, proprio perché in possesso degli strumenti per effettuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, è il solo a poter intervenire in materia e che tutte le volte in cui lo Stato consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni) di intervenire sull’argomento, è richiesto a questi ultimi, specialmente se l’intervento è limitativo degli interessi degli operatori del settore, uno sforzo motivazionale importante imponendo una motivazione “intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli”.
Ed anche volendo ridurre la questione alla possibilità del Comune di regolamentare gli orari degli esercizi commerciali sulla base del potere concesso ai Sindaci dall’art. 50 del TUEL, secondo il Tar l’ordinanza sindacale impugnata deve essere considerata comunque viziata: l’articolo 50, attribuisce sì al Sindaco un potere di “coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici”, ma tale potere, secondo il TAR, deve essere esercitato sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, elementi che nel caso in questione non sembrano essere stati presi in considerazione dal Sindaco, e ciò al fine di garantire la massima collegialità nell’assunzione di decisioni che possano incidere sugli interessi della collettività”.
Sulla questione della riserva di legge il Tar chiosa, richiamando una recente sentenza dei colleghi campani, secondo la quale “La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze (in termini T.A.R. Campania, Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 952)”.
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