20 Nov I PROBLEMI SUL TERRITORIO A CURA DELL’ AVV. CARDIA
Roma, 20 novembre 2013 – Come tutti gli operatori del settore, i concessionari aderenti all’Associazione ACADI sono sensibili, ed hanno più volte sensibilizzato le Istituzioni, riguardo ai temi attinenti la proliferazione sul territorio di regolamentazioni, emanate da comuni, provincie autonome e regioni, che, al di fuori di una normativa statale specifica, limitano, fino ad impedire, il gioco legale.
Per evidenziare la magnitudo del fenomeno basti qui ricordare che le limitazioni che in modo ricorrente vengono poste nelle realtà territoriali attengono essenzialmente: (i) all’impedimento di insediamento del gioco legale a distanze da luoghi ritenuti sensibili; (ii) all’apposizione di limiti di orari per apertura e/o attivazione del gioco legale; (iii) all’apposizione di divieti sempre più stringenti di pubblicità del gioco legale.
Va poi tenuto presente che in ogni provvedimento locale vengono imposti limiti, criteri, luoghi sensibili, orari e divieti in genere di volta in volta differenti e che spesse volte i limiti sono posti in modo tale da impedire, nei fatti, la distribuzione del gioco legale in ogni angolo del territorio, come dimostrato da perizie condotte su numerosi provvedimenti.
La rilevanza della situazione va colta avendo cura di registrare, riguardo alle misure adottate a livello locale, alcuni paradossi fino all’idoneità di alcune di esse di impedire lo svolgimento delle attività oggetto di concessione. E su questo basti fare alcuni esempi registrati sul territorio del Comune di Genova che ha adottato il noto regolamento sulla scorta della Legge della regione Liguria.
In questo caso, dalle ore 19.30 è impedita sostanzialmente la distribuzione di diverse forme di gioco legale e, per le sale scommesse, ciò impedisce lo svolgimento dell’oggetto della concessione, considerato che la maggior parte degli eventi ippici oggetto di scommesse sportive nel periodo estivo è svolta in notturna.
Sempre su Genova, l’attuale formulazione letterale del regolamento prevede che anche per la sola sostituzione di apparecchi sia necessario richiedere un’autorizzazione al Comune e che con ogni probabilità essa verrebbe negata sistematicamente posto che, per come formulata, la norma sulle distanze risulta costruita in modo tale da non consentire la distribuzione del gioco in nessun angolo della città. E ciò con la conseguenza che ove il legislatore nazionale chieda agli operatori di sostituire gli apparecchi esistenti con altri, più sofisticati e più sicuri di quanto non lo siano già quelli esistenti, tale attività “imposta” dalla concessione non vorrebbe poi autorizzata sul territorio della città.
Sempre su Genova, infine, viene posto un divieto di pubblicità del gioco legale delle sale che non trova riscontro nella normativa nazionale, che invece ammette la pubblicità, sia pure con tutti caveat dal caso. E ciò con la paradossale conseguenza che ove un operatore riesca ad accedere ad un media di portata nazionale per proporre la propria pubblicità (come un canale televisivo nazionale) si porrebbe il problema di oscurare i televisori presenti sul territorio della città.
Questi effetti, tra l’altro, si aggiungono a quelli, ormai noti, sugli interessi non solo privatistici dell’intera filiera coinvolta (cali di fatturato, insostenibilità dei costi, chiusure, licenziamenti) ma anche pubblicistici e di carattere generale quali le esigenze di ordine pubblico (per la vocazione della criminalità organizzata di soddisfare la domanda in territori non occupati dal gioco legale) e di esigenze di gettito (per il calo vertiginoso ed imminente della raccolta).
La campagna di sensibilizzazione dell’Associazione è stata affiancata, altresì, da una serie di iniziative giudiziali portate avanti da imprese aderenti e non aderenti comunque operatori del settore, volte ad appurare innanzi alle competenti sedi giudiziarie la legittimità degli atti emanati sul territorio. La casistica interessa provvedimenti degli enti sul territorio adottati dai comuni o indipendentemente o sotto la copertura di leggi regionali e leggi provinciali.
Ebbene, per la prima tipologia di iniziative (provvedimenti comunali adottati senza una legge regionale o di provincia autonoma di copertura) le impugnazioni di alcuni operatori sono giunte sino alla Corte Costituzionale che, quando si pronuncerà, segnerà definitivamente l’orientamento da adottare che allo stato vede una giurisprudenza divisa.
Per la seconda tipologia di iniziative (adozione di provvedimenti comunali sulla scorta di leggi regionali e/o di provincie autonome) le impugnazioni degli operatori sono ancora in una prima fase ed in alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto di non dover sottoporre alla Corte Costituzionale la relativa eccezione.
Nelle more delle decisioni, tuttavia, sono numerose le Regioni che stanno adottando o che stanno mettendo in cantiere progetti di legge regionale dai contenuti sempre diversi e comunque in contrasto con i parametri della legge nazionale.
Altro dato rilevante è che in molti casi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato ha effettuato interventi in alcuni dei giudizi sollevati, a sostegno delle ragioni dei ricorrenti soprattutto avuto riguardo alla tutela degli interessi generali dell’ordine pubblico, della sicurezza, del gettito, delle esigenze di unitarietà sul territorio, della necessità di rispettare livelli essenziali posti a livello nazionale a tutela della salute. E tale circostanza è tanto più rilevante ove si consideri che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato rappresenta non un’autority indipendente ma un’emanazione diretta del Ministero delle Finanze, dunque del Governo.
L’esigenza di fare chiarezza su ruoli e competenze trova dunque un’ulteriore conferma in tale conflitto, a livello istituzionale, che è evidente debba essere risolto nel più breve tempo possibile e ciò nell’interesse generale, senza che demagogie o iniziative scoordinate siano idonee a determinare più danni delle soluzioni che si appalesano come obiettivi.