L’ANTIRICLAGGIO NON E’ UN GIOCO. ( GIOCONEWS MAGGIO 2015 )

In occasione  dei primi due in- terventi in materia di antiri- ciclaggio, si è avuto modo di mettere   in    evidenza    alcuni dei  principi generali  posti  dal legislatore  in  capo  agli opera- tori  del  gioco  interessati dalla disciplina quali gli operatori di Vlt, bingo, scommesse e dell’online, fino a toccare il principio della identifica- zione  della  clientela.  Ora focalizziamo  l’attenzione su due aspetti  di base: gli sforzi da compiere in occasione delle attività di identificazione, da un lato, e lo sviluppo degli  obblighi  di registrazione, dall’altro.  Circostanze, queste,  che devono  trovare  la giusta  e misurata ritua- lizzazione  nelle  procedure aziendali  che agli operato- ri  del  gioco  sono  richieste. Il cuore  della  valutazione operata  in sede di identificazione consiste  nella  indi- viduazione del titolare  effettivo  della  operazione mo- nitorata. L’articolo 19 del  decreto  antiriciclaggio più volte richiamato prevede, infatti,  che “l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare  effettivo è effettua- ta contestualmente all’identificazione del cliente  e im- pone,  per  le persone giuridiche  l’adozione  di misure adeguate  e commisurate alla situazione di rischio  per comprendere la struttura di  proprietà e di  controllo del  cliente.  Per  identificare e verificare  l’identità  del titolare  effettivo  i soggetti  destinatari di  tale  obbligo possono   decidere   di  fare  ricorso  a pubblici   registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque con- tenenti informazioni sui  titolari  effettivi,  chiedere ai propri clienti  i dati pertinenti ovvero ottenere le infor- mazioni  in altro  modo”.  In proposito, lo stesso  decre- to, all’articolo 20, mette  anche  in evidenza che “gli ob- blighi  di adeguata  verifica della  clientela  sono  assolti commisurandoli al rischio  associato  al tipo  di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, ope- razione, prodotto o transazione di cui trattasi”. Ma quel che anche oggi vuole mettersi in evidenza è che la stes- sa norma prosegue precisando che anche  gli operatori del  gioco “devono  essere  in  grado  di  dimostrare alle autorità competenti che la portata delle  misure adot- tate è adeguata  all’entità  del rischio  di riciclaggio  o di finanziamento del terrorismo”. In sostanza, ancora una volta  emerge   l’importanza  della  decisione  aziendale di formalizzare le procedure antiriciclaggio: esse non solo  consentono di  assolvere  agli adempimenti posti dalla normativa, non  solo rappresentano un momento di riflessione su procedure e processi  aziendali  sempre utile  per  il miglioramento dei medesimi ma tengono al riparo  la governance  da critiche  da parte  delle  torità   competenti.

In  particolare, per la valutazione del rischio di riciclaggio,  si può  fare riferimento oltre  alle  istruzioni delle  autorità per casi analoghi,  anche  ai seguen- ti  criteri  generali.  Quanto alle ca- ratteristiche proprie del soggetto interessato (sia esso  giocatore,  sia esso operatore della filiera contrat- tualizzato), potrebbe aversi cura  di osservare:   la natura  giuridica; la prevalente attività svolta; il com- portamento  tenuto  al   momento del   compimento   dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; l’area geografica di residenza o sede del cliente  o della controparte. Quanto alle caratteri- stiche dell’operazione, del rapporto o della prestazione professionale oggetto  di monitoraggio, potrebbe aversi  cura  di  osservare:  la  tipo- logia,  la  modalità di  svolgimento, l’ammontare, la frequenza delle operazioni, la durata,  la ragionevo- lezza in  rapporto all’attività  svolta dal cliente, l’area geografica. Assume   carattere   di   particolare importanza la  norma di  chiusura del sistema  di cui all’articolo 23 del decreto,  che impone agli operatori il cosiddetto obbligo  di astensione in  presenza  di  determinate circo- stanze: “Quando  gli enti  non  sono in  grado  di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non possono instaurare  il  rapporto né  esegui- re operazioni o prestazioni pro- fessionali  ovvero  pongono fine  al rapporto  continuativo o  alla  pre- stazione  professionale già in esse- re e valutano  se effettuare  una  se- gnalazione alla Uif. Nel caso in cui non  sia possibile  rispettare gli ob- blighi di adeguata  verifica relativa- mente  a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in  corso  di  realizza- zione, gli enti o le persone soggetti al  presente  decreto   restituiscono al cliente  i fondi,  gli  strumenti  e le altre disponibilità finanziarie di spettanza,  liquidandone il relativo importo tramite bonifico  su un conto   corrente  bancario   indicato dal cliente  stesso.  Il trasferimento dei  fondi  è  accompagnato  da  un messaggio  che  indica  alla contro- parte  bancaria  che le somme  sono restituite al cliente  per  l’impossi- bilità  di  rispettare gli obblighi  di adeguata verifica della clientela”. Inoltre la stessa disposizione fa riflettere in  quanto   mette   in  evi- denza che “prima di effettuare la segnalazione di operazione so- spetta  gli enti  si astengono dall’e- seguire  le operazioni per  le quali sospettano vi sia una relazione  con il riciclaggio  o con il finanziamen- to  del  terrorismo  [e] nei  casi  in cui  l’astensione  non  sia  possibile in  quanto   sussiste   un  obbligo  di legge di ricevere l’atto ovvero l’e- secuzione  dell’operazione per  sua natura   non   possa  essere  rinviata o l’astensione possa ostacolare  le indagini, permane l’obbligo di im- mediata segnalazione di operazio- ne sospetta  ”.

La norma è costruita pensando  agli  operatori  bancari, ma  pone  spunti di  riflessione ri- levanti   ai  fini   della   costruzione delle  procedure interne  aziendali per  fornire  alle funzioni di primo da qualsiasi  altra  Autorità  compe- tente.  In particolare: a) per quanto riguarda gli  obblighi   di  adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i ri- ferimenti dei documenti richiesti, per  un  periodo di dieci anni  dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;  b) per quanto  riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le presta- zioni  professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consi- stenti   nei  documenti  originali  o nelle  copie  aventi  analoga  effica- cia probatoria nei procedimenti giudiziari, per  un  periodo di dieci anni  dall’esecuzione dell’operazio- ne o dalla cessazione  del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.   La norma precisa altresì  che  essi ”registrano, con  le modalità  indicate,    e   conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: con  riferi- mento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data  di  instaurazione, i dati  identificativi  del  cliente  e del  titolare effettivo, unitamente alle generali-  tà dei delegati  a operare  per conto  del titolare  del rapporto e il codice  del rapporto ove previsto;    con ri- ferimento a tutte  le operazioni di importo pari  o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti  di un’operazione unica o di  più  operazioni che  appaiono tra  di loro  collegate  per  realizzare un’operazione  frazionata:   la  data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di paga- mento e i dati identificativi del soggetto  che  effettua  l’operazione e del soggetto  per  conto  del quale eventualmente opera”.      Interes- sante,  sempre  ai  fini  della  reda- zione  delle  procedure aziendali  è l’indicazione del  termine di  regi- strazione  delle informazioni as- sunte  posto  dal medesimo articolo 36:  “Le informazioni   sono  regi- strate  tempestivamente e, comun- que, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’o- perazione ovvero  all’apertura,  alla variazione  e alla chiusura del rap- porto continuativo ovvero all’ac- cettazione dell’incarico profes- sionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazio- ni,  o al termine della  prestazione professionale”.

Sul punto va precisato  che  quanto sopra  rappresenta la  chiarificazio- ne dei principi generali  di adegua- ta verifica e registrazione posti  dal decreto  antiriciclaggio. Per  quanto specificamente attiene  agli operatori del gioco, lo stesso decreto  preve- de, invece, una  disciplina specifica all’articolo  24.  Prima  di  affrontare detta   specificità   occorre   fare  una precisazione doverosa: il fatto che vi sia  una  regolamentazione  speciale per  il gioco non  toglie  importanza ai  principi generali   sopra  esposti, questi  infatti  rappresentano l’utile spunto di  raffronto per  soddisfare eventuali    esigenze    interpretative, recuperando,  ove si  ritenga  neces- sario, condotte virtuose  certamente apprezzate  in sede di verifica. Venendo   alla  specificità   del   set- tore  del  gioco, ed  esclusa  la parte relativa  alle case da  gioco, la nor- ma  richiamata prevede  quanto  se- gue: “3. Sono acquisite  e conservate le informazioni relative:  a) ai dati identificativi; b) alla data  dell’ope- razione;   c) al valore dell’operazio- ne e ai mezzi di pagamento utiliz- zati. 4. Gli operatori che  svolgono l’attività di gestione  dei giochi, in- dicati nell’articolo  14, comma  1, let- tera e-bis) [i.e. gioco su rete fisica], procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, con le modalità di cui al comma  3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione  di case da gioco online (indicati  nell’articolo  14, comma  1, lettera  e), procedono all’identifica- zione e alla verifica dell’identità di ogni cliente  per importo superiore a 1.000 euro  con le modalità di cui al comma 3. Gli operattori che svolgono l’attività di gestione di case gioco online ( indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica di ogni cliente per un importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conto del gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica per i quali è  possibile   assolvere  gli  obblighi di identificazione previsti  dal pre- sente  decreto.  A tale  fine, gli ope- ratori  devono registrare e acquisire le informazioni relative:  a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle cre- denziali  di  accesso  ai giochi  onli- ne; b) alla data  delle  operazioni di apertura e ricarica dei conti di gio- co  e  di  riscossione sui  medesimi conti;  c) al valore delle  operazioni sopra  indicate e ai mezzi  di paga- mento utilizzati;  d) all’indirizzo  IP, alla data, all’ora e alla durata  delle connessioni telematiche nel  corso delle   quali   il  cliente,   accedendo ai  sistemi   del  gestore   della  casa da gioco  online,  pone  in  essere  le suddette operazioni.   5.  In  deroga a quanto  stabilito  dall’articolo  36 i dati  di  cui  al comma  4, lettera  d), sono  soggetti  a conservazione per un  periodo di due  anni  dalla  data della  comunicazione da  parte  dei soggetti previsti dall’articolo 14, comma  1, lettera  e). Gli stessi  dati sono conservati, per il periodo pre- visto  dall’articolo   36, dai  fornito- ri di comunicazione elettronica e possono  essere  richiesti agli stessi dagli organi  di controllo”. Nell’am- bito  dello  stesso  articolo  si preci- sa poi che “le autorità di vigilanza di  settore   e  gli  organi   incaricati del  controllo, compreso il  Nucleo speciale   di  polizia   valutaria   del- la Guardia  di  finanza,  nell’ambito delle rispettive  competenze, riferi- scono  al Comitato di  sicurezza  fi- nanziaria, almeno  una volta l’anno, sull’adeguatezza  dei sistemi  di pre- venzione  e  contrasto del  riciclag- gio  di  denaro   e di  finanziamento del  terrorismo, adottati dalle  sin- gole case da gioco”. Tale aspetto sembrerebbe motivare  le attività di reportistica richieste agli operatori nell’ambito delle rispettive  con- venzioni.  In  occasione  del  prossi- mo  intervento, smarcati i principi di riservatezza,  si procederà con la valutazione   dei   principali  aspet- ti  che  normalmente  caratterizza- no  le  disposizioni aziendali  degli operatori del gioco per  il giusto  e misurato presidio dei rischi  di riclaggio

download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio