LA VOLTA DI GENOVA (ARTICOLO GIOCONEWS FEBBRAIO 2017)

Da tempo gli operatori – non solo del territorio ma nazionali ed affiancati da importanti associazioni di categoria –  hanno impugnato la Delibera ‘anti-gioco-legale’ del Consiglio Comunale di Genova n. 21/2013 d.d. 30.04.2013 avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento sale da gioco e giochi leciti. Il Regolamento pone dalla sua entrata in vigore limitazioni così importanti da essere idonee ad sopprimere radicalmente l’offerta legale, tra cui: la previsione di autorizzazione comunale quinquennale per lo svolgimento dell’attività nonché per il trasferimento ed   il subingresso della medesima, anche per le sale esistenti (art. 8, 10 e 11 del Regolamento); la subordinazione alla presentazione di ‘Segnalazione Certificata Inizio Attività al Suap’ di diverse fasi della gestione quotidiana del gioco (ad esempio la variazione del numero e/o la tipologia e/o la sostituzione di Apparecchi) (art. 9, commi 6 e 8 del Regolamento); l’inserimento del divieto di esercizio di attività a distanza inferiore a 300 metri da determinati luoghi definiti sensibili (art. 7 comma 1 del Regolamento); l’inserimento del divieto di esercizio di attività a distanza inferiore a 100 metri da bancomat, banche, uffici postali etc. (art. 7 comma 3 del Regolamento). E ancora: la limitazione di orari di apertura e  chiusura delle sale da gioco non prima delle ore 9,00 e non dopo le ore 19,30 (articolo 18 del Regolamento); la limitazione dell’orario di accensione e spegnimento degli apparecchi (non prima delle ore 9,00 e non dopo le ore 19,30) apposti nei locali aperti al pubblico (come Bar etc) prima o dopo detti orari (articolo 20 del Regolamento); l’apposizione del divieto di qualsiasi attività  pubblicitaria (art. 9, comma 15, del Regolamento); la limitazione delle attività di somministrazione solo nelle fasce orarie consentite per il gioco e su una superficie non superiore ad un quarto di quella totale (art. 9 commi 10 e 11 del Regolamento); l’apposizione di divieto di installazione di apparecchi in aree appositamente destinate e allestite individuate all’interno dei locali di somministrazione (articolo 19 comma 6); l’indicazione di ipotesi di revoca, decadenza e sospensione dell’autorizzazione (art. 14 del Regolamento); e, infine, l’apposizione di conseguenze sanzionatorie per  titolare  di  somministrazione che detiene giochi al quale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico (art. 19 comma 9 del Regolamento). A prescindere dalla limitazione di orari che con il tempo il Tar ha già ritenuto di annullare, va detto che molte delle suddette limitazioni sono state aggiunte dal Regolamento di Genova rispetto alle previsioni imposte dalla Legge Regionale sul gioco. E   in particolare  il  regolamento:  amplia  significativamente l’individuazione dei cosiddetti ‘luoghi sensibili’, dai quali prevede che le sale da giochi debbano distare almeno 300 metri, inserendo fra gli stessi ‘sedi e strutture universitarie’, ‘cimiteri’, ‘attrezzature balneari e spiagge’, ‘giardini parchi e spazi pubblici attrezzati e  altri spazi  verdi  pubblici  attrezzati’  pretendendo  di  trarre la copertura all’individuazione degli stessi dall’art. 2, comma 2, della Legge Regionale, ma in realtà limitandosi ad un mero richiamo alla stessa senza indicare le effettive ragioni che determinino la necessità di non concedere l’autorizzazione in tali casi; introduce  ex novo il divieto di aprire sale da gioco a distanza inferiore a 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, Agenzie di prestiti, di pegno, o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, imponendo in tal modo un limite assolutamente non previsto dalla Legge Regionale, né in alcun modo deducibile dalla stessa. Inoltre: introduce il divieto di  aprire  o  mantenere sale da gioco in immobili di proprietà della civica amministrazione e di società partecipate dalla stessa, senza che neanche ciò sia consentito dalla Legge Regionale; impone che le sale da gioco siano collocate esclu- sivamente al piano terra degli edifici e che non siano adiacenti a unità immobiliari residenziali, e altre simili limitazioni, senza in alcun modo indicare ragioni specifiche tali da giustificarle e rientranti nell’ambito di copertura della Legge Regionale; oltre a introdurre un controllo sulla quotidiana gestione dell’attività di gioco, assolutamente non previsto né legittimato dalla Legge Regionale, e consistente nel subordinare alla ‘presentazione  di  Segnalazione Certificata. Inizio Attività al Suap’ la variazione del numero o della tipologia degli Apparecchi e, addirittura, nell’obbligo di comunicare al medesimo ufficio ‘la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia’. Lo stesso regolamento, inoltre, introduce stringenti limitazioni all’attività di somministrazione  che venga esercitata nelle sale da gioco, assolutamente non previ-  ste né legittimate dalla Legge Regionale, considerando l’attività di somministrazione in ogni caso come accessoria, limitandone gli orari e stabilendo addirittura limiti alla superficie entro cui può svolgersi e alla collocazione dell’area di somministrazione all’interno delle sale da gioco; subordina l’autorizzazione all’utilizzo degli apparecchi da gioco (peraltro non specificamente individuati) a vari requisiti tra i quali ‘il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati’, in tal modo illegittimamente ingerendosi nell’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato; subordina la sospen- sione dell’attività di gioco anche temporanea (per soli  8 giorni) all’invio di apposita comunicazione al Suap; prevede che il Comune possa revocare l’autorizzazione “per motivi di pubblico interesse” come a voler legittimare l’effettuazione di un controllo caso per caso, assolutamente non previsto nella Legge Regionale; prevede addirittura limiti alla collocazione degli apparecchi all’interno delle sale da gioco e addirittura agli arredi posti nella stessa; introduce rigide regole informative per il pubblico, in particolare relative alle modalità di utilizzo degli apparecchi, alla percentuale di vincite che restituiscono, alla segnalazione dei rischi legati al gioco nonché dei servizi di assistenza pubblici e ‘del privato sociale’ dedicati alla cura di persone con patologie dedicate al gioco, e prevedendo le dimensioni minime dei cartelli informativi nonché le lingue, ben 7, oltre l’italiano, in cui tali cartelli informativi dovrebbero essere redatti; prevede in maniera del tutto contraddittoria la possibilità di pubblicare all’esterno delle sale da gioco i dati riferiti alle vincite; vieta l’installazione di apparecchi Awp ‘in aree appositamente destinate e allestite individuate all’interno dei locali di somministrazione’ così verosimilmente impedendo la collocazione nei bar e in qualsiasi esercizio che svolga attività di sommini- strazione e stabilisce, tra l’altro, contraddittoriamente con quanto appena richiamato, che al titolare di somministrazione che detiene giochi (quindi li può detene- re?) non siano rilasciate concessioni di occupazione del suolo pubblico.

L’EFFETTO ESPULSIVO

Detto questo, che solo consente di  ulteriormente  ribadire la necessità che non possa consentirsi una stratificazione di norme sulla medesima materia quantomeno per esigenze di uniformità di trattamento sul territorio,  è stato messo in evidenza dagli operatori il problema dell’Effetto Espulsivo più volte ormai denunziato in queste pagine. In particolare, gli operatori hanno da subito evidenziato che anche per il territorio di Genova l’inibizione della distribuzione interessa sostanzialmente l’intero comparto del gioco legale, avendo come destinatari non solo gli operatori che conducono le sale pubbliche da Gioco (come definite nel Regolamento e cioè sale bingo, sale scommesse, sale dedicate alle Vlt, negozi dedicati al gioco) con tutti relativi titolari di concessioni e i soggetti abilitati che svolgono la propria attività per i medesimi, ma anche l’intero indotto per la gestione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lettera   a), Tulps (qui definiti Awp e nel Regolamento definiti New Slot). Ma vi è di più. Gli operatori hanno da subito messo in evidenza che sono interessate oltre alle realtà a venire, quelle ossia che chiedano di potersi insediare successivamente alla entrata in vigore del Regolamento, anche quelle all’epoca già esistenti. E infatti è stato fatto notare ai giudici che i limiti relativi all’apposizione delle distanze minime, incidono: sulle sale pubbliche da gioco già esistenti, giacché, ai sensi dell’art. 10 comma  1 del Regolamento, ‘le autorizzazioni di cui all’art. 86 e 88 del Tulps, (…) sono concesse per cinque anni’ salvo rinnovo, il cui rilascio rischia di scontare la valutazione del rispetto dei suddetti limiti; sulle sale da gioco pubbliche che in futuro dovessero ritenere di aprire, giacché, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, l’apertura è subordinata ‘all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 del Tilps e della L.R. 17/2012’, il cui rilascio sarà subordinato al rispetto dei suddetti limiti;   sulle Awp esistenti giacché l’art. 21 del  Regolamento prevede, al comma 4, che ‘in  caso  di  sostituzione  di  un  apparecchio si deve inviare  una  comunicazione  indirizzata  al Suap’ ed al comma 5 che ‘in caso di variazione del numero o della tipologia di uno o  più apparecchi (…) si deve procedere alla presentazione di una nuova istanza’ il cui esito favorevole rischia di scontare  la  valutazione del rispetto dei suddetti limiti; sulle Awp da installare in futuro  giacché, ai  sensi  dell’art. 19 comma 3  del  Regolamento, ‘relativamente agli apparecchi e congegni automatici di gioco,  semiautomatici  ed  elettronici  di  cui al comma precedente [quelli previsti dall’art. 110 comma 6 lettera a)] è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 86 Tulps secondo le modalità previste dall’art. 1 comma secondo della L.R. 30.04.2012 n. 17’, il cui rilascio sconterà la valutazione del rispetto dei suddetti limiti. Di fronte all’esigenza di dover richiedere una nuova autorizzazione, le realtà esistenti saranno costrette a dimostrare di non essere vicine ad un luogo sensibile. Cosa che risulta sostanzialmente impossibile a giudicare dai risultati della perizia pure descritta nel libro   la ‘Questione territoriale’. Ebbene la data da tenere a mente è quella di maggio 2017 posto che l’articolo 10 del Regolamento espressamente prevede che ‘le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del Tulps, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui al comma precedente, così come disciplinate dalla Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza’. Inoltre, “Per le autorizzazioni esistenti il termine  di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 aprile 2012 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ossia il 2 maggio 2012”.

In sostanza anche per Genova è arrivata l’ora della verità come accaduto per Bolzano che all’alba del 2016 ha visto spirare il termine quinquennale del periodo di grazia concesso alle realtà esistenti dalla normativa locale. Forse neanche per Genova la Conferenza Unificata riuscirà a dare al comparto, ai giocatori ed ai cittadini la giusta risposta; forse anche per Genova dovrà procedersi giudizialmente e per tempo.

  Avv. Geronimo Cardia

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