15 Gen Il legislatore prende le distanze (GiocoNews Gennaio 2016)
Sono di pochi giorni fa le ordinanze del Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello di operatori del gioco legale e per certi versi dell’intero comparto, ha di fatto indicato al Tar Liguria di fissare urgentemente la discussione nel merito per af frontare in maniera chiara la questione di legittimità costituzionale del distan ziometro imposto dalla Legge Regione Liguria del 2012 numero 17 (cfr., ordi nanze numero 5332 e 5333 del 1/12/2015). Poche ore dopo, a medesime conclusio ni lo stesso Consiglio di Stato giungeva rivolgendosi al Tar Toscana, con riferi mento al distanziometro imposto dalla Legge Regione Toscana del 2013 nume ro 57 (cfr., ordinanza 5337 del 1/12/2015). Le tre pronunce, va detto, seguono l’an damento, già oggetto di commento in occasione di precedenti interventi, trac ciato con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione delle questioni di legittimità sollevate riguardo al distan ziometro della Legge Regione Puglia del 2013 numero 43 (cfr., ordinanza 25295 del 22hf2015). Se dunque dalla aule della Giustizia cominciano a perve nire segnali di consapevolezza del pro blema dell’illegittimità del proibizionismo imposto dal territorio, va chiarito una volta per tutte che stessa consape volezza viene espressa, e da tempo, an che dal Legislatore. E’ cosa nota, infatti che, il Legislatore abbia dato chiari se gnali in cui emergono le esigenze di unitarietà di trattamento del fenomeno distributivo del gioco legale. Detti se gnali risultano da diversi aspetti. In pri mo luogo, vi sono i principi posti in sede di delega fiscale 2014, col duplice intento di: uniformare la disciplina a livello nazionale nel settore del gioco lecito; regolamentare e non impedire o espellere dal territorio nazionale le atti vità relative al gioco lecito per persegui re l’intento di tutelare la fede, l’ordine e la sicurezza pubblica; contemperare gli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pub blica, prevenire il riciclaggio dei pro venti di attività criminose, garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi (articolo 14 della Legge n. 23 dell’n/3/2014). Ed invero l’art. 14 della Delega fiscale 2014 dispo ne il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in un codi ce delle disposizioni sui giochi, con in tento di regolamentare il settore in modo unitario e uniforme a livello na zionale, nel rispetto di alcuni principi,
tra cui “introdurre e garantire l’applica zione di regole trasparenti e uniformi nell’interno territorio nazionale in ma teria di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vinco lanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedi mento di autorizzazione e di pianifica zione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislo cazione locale di sale da gioco e di pun ti di vendita in cui si esercita come atti vità principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del Tulps”, Tra i principi, inoltre, si prevede una parteci pazione alle determinazioni in materia di distribuzione del gioco esclusiva mente attraverso “forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio” che non includono quin di poteri autonomi deliberativi. Il tutto nel rispetto della “riserva dello Stato della definizione delle regole necessa rie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattem po emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera”. In se condo luogo, vanno ricordati i principi posti in sede di attuazione della delega come risulta dal disegno di legge at tualmente all’esame (cfr, Disegno di Legge, Atto Senato numero 2000/2015). In particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, del disegno di legge richiamato preve dono che: “1. L’organizzazione e l’eser cizio di giochi pubblici ( … ) sono riser vati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle attività di gioco ( … ). L’organizzazione e l’esercizio delle atti vità di cui al primo periodo sono affi date al Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’A genzia la quale può effettuarne la ge stione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuri diche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la mi sura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordina menti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre mi sure o assumere azioni idonee a vanifi care l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”. Inoltre, l’artico 13, la cui rubrica recita “Distribuzione sul ter ritorio dell’offerta di giochi in rete fisica di raccolta”, del medesimo disegno di legge prevede che: “1. In sede di Con ferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordi ne alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi( … ) Le intese, in ogni caso, de vono risultare tali da assicurare la possi bilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio na zionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali”. Inoltre, il Capo VIII “Azioni di contrasto alla ludopatia”, all’articolo 30 comma 1, del medesimo disegno di legge stabilisce che “E’ istituita, ( … ) la Consulta permanente dei rap presentanti governativi, regionali e de gli enti locali, dei rappresentanti degli organismi organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei conces sionari e dell’industria tecnologica di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle fami glie e dei giovani iscritte nell’elenco te nuto dal comitato di cui all’articolo 4, per la individuazione e il costante ag giornamento di misure e interventi, co munitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco online su siti “.com”. E non sfugge, ancora, sempre nell’am bito del medesimo disegno di legge, che per fugare ogni dubbio l’articolo 1 cristallizza il principio da applicarsi alle ordinanze esistenti alla data di entrata in vigore dell’attuazione della delega: “( … ) eventuali disposizioni di fonte re gionale o comunale, comunque inci denti in materia di giochi pubblici, de vono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vi gore della presente legge, hanno ema nato loro disposizioni non coerenti ov vero in contrasto con quelle del presente codice ne promuovono la mo dificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui alla pre sente legge.” Infine, a conferma degli intendimenti del Legislatore attuatore della delega, nella relazione di accom pagnamento allo stesso disegno di leg ge viene espressamente indicato che con il medesimo “è garantita l’applica zione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale ( … ) con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizza zione e pianificazione della dislocazio ne locale di sale( … ) [e di] apparecchi”. Peraltro, si è già avuto modo di ricorda re in altre circostanze il tenore dei prin cipi posti dall’approvanda riforma del titolo V della parte II della Costituzione che prevedono la riduzione della com petenza del territorio in materia di salu te e la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, il potere dello Stato di avocare a se la regolamentazione di materie concorrenti per esigenze parti colari come quella in esame (art. 24 e ss. del DDL n. 1429 approvato dal Senato 1’8 agosto 2014). In particolare, l’art. 117 della Costituzione, nella nuova appro vanda veste, attribuisce allo Stato la le gislazione esclusiva in materia di nor me generali per la tutela della salute e concede allo Stato la possibilità di “intervenire in materie o funzioni non ri servate alla legislazione esclusiva quan do lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la rea lizzazione di programmi o di riforme economicosociali di interesse nazio nale”. Detta riforma di fatto accentra la competenza esclusiva in materia di sa lute e, dunque, tutti i provvedimenti regionali e/o provinciali adottati in for za della competenza concorrente an dranno valutati anche alla luce della ri forma costituzionale in itinere. L’esigenza di unitarietà di disciplina in materia di salute, nonché l’esigenza di una capillare istruttoria a livello nazio nale tesa a garantire l’efficacia delle mi sure adottate in materia di gioco rispet to alle finalità perseguite, spingono il Legislatore nazionale ad attrarre a sé la competenza esclusiva in materia, impe dendo così che le amministrazioni lo cali possano intervenire con normative disomogenee ed inefficaci rispetto ai propositi perseguiti. In altre e semplici parole, sembra potersi registrare oggi una sempre maggiore consapevolezza del fatto che se una competenza a livel lo territoriale sussiste in materia di di stribuzione di giochi legali, questa non possa spingersi al punto di imporre una politica territoriale proibizionistica e scoordinata in contrasto con i principi nazionali, attraverso gli strumenti delle limitazioni di orario dei cosiddetti di stanziometri che, anziché regolamenta re la distribuzione del gioco legale sul territorio, per come sono concepiti, de terminano la radicale espulsione dal territorio del gioco legale.