Il legislatore prende le distanze (GiocoNews Gennaio 2016)

Sono di pochi giorni fa le ordinanze  del Consiglio di Stato che, accoglien­do l’appello di operatori del gioco legale e per certi versi dell’intero comparto, ha di fatto indicato al Tar Liguria di fissare urgente­mente la discussione nel merito per af­ frontare  in maniera  chiara la questione di legittimità costituzionale  del distan­ ziometro  imposto  dalla Legge Regione Liguria del 2012  numero  17  (cfr., ordi­ nanze numero  5332  e 5333 del 1/12/2015). Poche ore dopo, a medesime conclusio­ ni lo stesso Consiglio di Stato giungeva rivolgendosi  al Tar Toscana, con riferi­ mento  al  distanziometro imposto dalla Legge Regione Toscana del 2013 nume­ ro 57 (cfr., ordinanza  5337  del 1/12/2015). Le tre pronunce, va detto, seguono  l’an­ damento, già oggetto  di commento  in occasione di precedenti interventi, trac­ ciato con l’ordinanza di rimessione  alla Corte Costituzione delle questioni di legittimità sollevate riguardo  al distan­ ziometro   della  Legge  Regione  Puglia del  2013   numero   43   (cfr.,   ordinanza 25295  del  22hf2015).  Se  dunque   dalla aule della Giustizia cominciano a perve­ nire segnali di consapevolezza del pro­ blema  dell’illegittimità  del proibizioni­smo imposto  dal territorio,  va chiarito una volta per tutte  che stessa consape­ volezza viene espressa, e da tempo, an­ che dal Legislatore. E’ cosa nota, infatti che, il Legislatore abbia dato chiari se­ gnali  in  cui  emergono  le esigenze  di unitarietà  di trattamento del fenomeno distributivo  del gioco legale.  Detti  se­ gnali risultano da diversi aspetti. In pri­ mo  luogo,  vi sono  i   principi  posti  in sede di delega fiscale 2014, col duplice intento  di:  uniformare  la  disciplina  a livello nazionale  nel settore  del  gioco lecito; regolamentare e non impedire  o espellere dal territorio nazionale le atti­ vità relative al gioco lecito per persegui­ re l’intento  di tutelare la fede, l’ordine e la  sicurezza pubblica;  contemperare gli interessi erariali  con  quelli locali  e con quelli generali in materia di salute pub­ blica, prevenire il  riciclaggio  dei  pro­ venti  di attività criminose,  garantire  il regolare afflusso del prelievo tributario gravante  sui  giochi  (articolo  14   della Legge  n.  23  dell’n/3/2014).  Ed  invero l’art. 14 della Delega fiscale 2014 dispo­ ne il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in un codi­ ce delle disposizioni sui giochi, con in­ tento   di  regolamentare  il  settore  in modo unitario  e uniforme  a livello na­ zionale, nel rispetto  di alcuni principi,

tra cui “introdurre e garantire l’applica­ zione  di regole  trasparenti  e uniformi nell’interno  territorio nazionale in ma­ teria   di   titoli   abilitativi   all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni  e di  controlli, garantendo   forme vinco­ lanti   di   partecipazione    dei   comuni competenti   per  territorio   al  procedi­ mento  di autorizzazione e di pianifica­ zione, che tenga  conto  di parametri  di distanza  da luoghi  sensibili  validi per l’intero territorio nazionale, della dislo­ cazione locale di sale da gioco e di pun­ ti di vendita in cui si esercita come atti­ vità principale l’offerta di scommesse su eventi  sportivi,  nonché  in  materia  di installazione   degli  apparecchi   idonei per il gioco lecito  di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del Tulps”, Tra i principi, inoltre, si prevede una parteci­ pazione alle determinazioni in materia di  distribuzione   del  gioco   esclusiva­ mente  attraverso “forme  vincolanti  di partecipazione  dei comuni  competenti per territorio” che non includono quin­ di poteri autonomi  deliberativi.  Il tutto nel  rispetto  della  “riserva  dello  Stato della definizione  delle regole necessa­ rie per esigenze  di ordine  e sicurezza pubblica,   assicurando   la   salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattem­ po emanate a livello locale che risultino coerenti  con i principi  delle  norme  di attuazione della presente lettera”. In se­ condo luogo, vanno  ricordati i  principi posti in sede di attuazione  della delega come  risulta  dal  disegno  di legge  at­ tualmente   all’esame    (cfr,  Disegno  di Legge, Atto Senato numero  2000/2015). In particolare, l’articolo 6, commi 1  e 2, del disegno  di legge richiamato  preve­ dono  che: “1. L’organizzazione e l’eser­ cizio di giochi pubblici ( … ) sono riser­ vati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso  e la disciplina  delle  attività  di  gioco  ( … ). L’organizzazione e l’esercizio delle atti­ vità  di cui al primo periodo  sono   affi­ date al Ministero dell’economia  e delle finanze,  che  le  esercita  mediante   l’A­ genzia  la quale può  effettuarne  la ge­ stione  o direttamente o per mezzo  di concessionari,  persone  fisiche o giuri­ diche, che diano  adeguata  garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la mi­ sura  dei  compensi  spettanti  e le  altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni  accessive alle concessioni.  Nell’esercizio delle loro potestà nor­mative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordina­ menti  alle  disposizioni  della  presente legge  che costituiscono  disposizioni  di coordinamento nazionale in materia  di gioco,  astenendosi  dall’introdurre  mi­ sure o assumere azioni idonee a vanifi­ care l’unitarietà  del quadro  regolatorio nazionale  di fonte  primaria  in materia di giochi pubblici”. Inoltre, l’artico 13, la cui rubrica recita “Distribuzione sul ter­ ritorio dell’offerta di giochi in rete fisica di raccolta”,  del medesimo   disegno  di legge prevede che:    “1. In sede di Con­ ferenza unificata  lo Stato,  le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordi­ ne  alla distribuzione  territoriale   delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i  giochi( … )   Le intese, in ogni caso, de­ vono risultare tali da assicurare la possi­ bilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio  na­ zionale, nonché  la salvaguardia dei loro valori patrimoniali”. Inoltre, il Capo VIII “Azioni di contrasto alla ludopatia”, all’articolo 30 comma  1,  del medesimo disegno di legge stabilisce che “E’ istitu­ita, ( … ) la Consulta permanente dei rap­ presentanti governativi, regionali  e de­ gli enti locali, dei rappresentanti degli organismi  organizzati   del  settore  del gioco, in primo luogo quelli dei conces­ sionari  e  dell’industria   tecnologica  di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle fami­ glie e dei giovani iscritte nell’elenco te­ nuto  dal  comitato  di cui all’articolo 4, per la individuazione e il costante  ag­ giornamento di misure e interventi, co­ munitariamente   compatibili,   volti   al contrasto del gioco online su siti “.com”. E non sfugge, ancora,  sempre  nell’am­ bito  del  medesimo   disegno  di  legge, che per fugare ogni dubbio  l’articolo  1 cristallizza il principio da applicarsi alle ordinanze  esistenti  alla data di entrata in  vigore  dell’attuazione   della  delega: “( … ) eventuali disposizioni di fonte re­ gionale  o  comunale,  comunque   inci­ denti in materia di giochi pubblici, de­ vono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente  codice. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vi­ gore della presente  legge, hanno  ema­ nato loro disposizioni non coerenti ov­ vero  in contrasto  con  quelle  del presente  codice ne promuovono la mo­ dificazione  al fine di renderle  coerenti con il quadro regolatorio di cui alla pre­ sente  legge.” Infine,  a conferma degli intendimenti del Legislatore attuatore della delega, nella relazione  di accom­ pagnamento allo stesso disegno  di leg­ ge  viene  espressamente  indicato  che con il medesimo  “è garantita  l’applica­ zione di regole trasparenti  ed uniformi sull’intero  territorio  nazionale  ( … )  con adeguate  forme  di partecipazione   dei comuni  al procedimento  di autorizza­ zione e pianificazione  della dislocazio­ ne locale di sale( … ) [e di]  apparecchi”. Peraltro, si è già avuto modo di ricorda­ re in altre circostanze il tenore dei prin­ cipi posti dall’approvanda  riforma  del titolo V della parte II della Costituzione che prevedono  la riduzione  della com­ petenza del territorio in materia di salu­ te  e la  modifica  dell’articolo  117 della Costituzione, il potere dello Stato di avocare a se la regolamentazione di materie concorrenti  per esigenze parti­ colari come quella in esame (art. 24 e ss. del DDL n. 1429 ­ approvato dal Senato 1’8 agosto 2014). In particolare, l’art. 117 della  Costituzione, nella  nuova  appro­ vanda veste, attribuisce allo Stato la le­ gislazione  esclusiva in materia  di nor­ me  generali per la tutela  della salute e concede  allo Stato la possibilità di “intervenire  in materie o funzioni  non ri­ servate alla legislazione esclusiva quan­ do   lo   richieda   la   tutela   dell’unità giuridica  o dell’unità  economica  della Repubblica o lo renda necessario la rea­ lizzazione  di programmi  o  di riforme economico­sociali di interesse nazio­ nale”. Detta riforma di fatto accentra la competenza  esclusiva in materia  di sa­ lute  edunque,  tutti  i provvedimenti regionali e/o provinciali adottati in for­ za della competenza concorrente  an­ dranno valutati anche alla luce della ri­ forma  costituzionale  in itinere. L’esigenza di unitarietà  di disciplina in materia  di salute, nonché  l’esigenza di una capillare istruttoria a livello nazio­ nale tesa a garantire l’efficacia delle mi­ sure adottate in materia di gioco rispet­ to  alle finalità  perseguite,  spingono  il Legislatore nazionale ad attrarre a sé la competenza  esclusiva in materia, impe­ dendo  così che le amministrazioni lo­ cali possano intervenire con normative disomogenee ed inefficaci rispetto ai propositi perseguiti. In altre e semplici parole,  sembra  potersi  registrare oggi una  sempre  maggiore  consapevolezza del fatto che se una competenza a livel­ lo territoriale sussiste in materia di di­ stribuzione di giochi legali, questa non possa spingersi al punto di imporre una politica territoriale proibizionistica e scoordinata  in contrasto  con i  principi nazionali, attraverso gli strumenti  delle limitazioni  di orario  dei  cosiddetti  di­ stanziometri che, anziché regolamenta­ re la distribuzione del gioco legale sul territorio, per come sono concepiti, de­ terminano la radicale espulsione dal territorio del gioco legale.

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