Chiusura rimandata (GiocoNews Luglio/Agosto 2016)

Come  riportato  in  occasione  di  precedenti in­terventi,  con  delibera  del  Consiglio  Comunale di Napoli  (la n.74  del 21/12/2015, pubblicata sull’albo  pretorio  dal  4/1/2016   al  19/1/2016),  è stato approvato il “Regolamento  sale  da gioco  e giuo­ chi  leciti’  con  il Comune  di Napoli  si  è  dotato:  di un distanziometro  che anziché regolamentare la distribu­ zione, proibisce la distribuzione  del gioco lecito,  di un obbligo  di vagliare ogni tipo  di subentro di attività  così da far chiudere tutte  le concessioni esistenti in scaden­ za come  quelle  delle  scommesse;  di una limitazione  di orari  che  rappresenta più  una  chiusura  imposta  che una regolamentazione (si parla  di 8  ore  se non addirit­ tura 5 giornaliere per gli apparecchi), di un divieto asso­luto  di pubblicità e non di una  sana regolamentazione della medesima. Successivamente, in data 4 aprile 2016, nonostante l’impugnazione del  regolamento da parte di un numero consistente di operatori del gioco legale, è stata emessa l’ordinanza recante  ‘Disciplina degli ora­ ri  di  apertura e chiusura  delle  sale  giochi  autorizzate di cui al Regolamento  Sale da gioco e Giochi leciti’  che in particolare,  tra  l’altro,  prevede “l’orario  di  esercizio delle  sale  giochi  è fissato  dalle  ore  9,00  alle ore  12,00 e dalle  ore  18,00  alle ore  23,00  di tutti  i giorni,  festivi compresi” e sanzioni in caso di violazione. Con tale or­ dinanza, in definitiva, il sindaco ha ritenuto di dare at­ tuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ribadendo che le sale siano tenute ad osservare l’orario di apertura dalle  ore  9 alle 12  e dalle  18  alle 23, tutti  i giorni  della  settimana  festivi  compresi,  confermando, pertanto, orari di apertura di sole 8 ore come già previ­sto sul punto dall’articolo 17 del Regolamento.

LE   IMPUGNAZIONI  DEGLI   OPERATORI –  Gli operatori alla  presenza di  detto provvedimento hanno  provve­ duto  con  le  impugnazioni di  rito  a mezzo  dei  cosid­ detti  ‘motivi   aggiunti’  richiamando  sostanzialmente le  doglianze   già  espresse  in  occasione  dei ricorsi già presentati contro il regolamento e rammentando che nel  frattempo, tra la data  di impugnazione  del ricorso del regolamento 74  e la data  di notifica e deposito dei motivi aggiunti potevano registrarsi importanti novità giurisprudenziali consistenti nei provvedimenti emessi dal Tar Bolzano  di cui si è avuto modo  di parlare  in oc­ casione  del precedente intervento (e  che  per comodità ricordiamo essere Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 45/2016 del 25.3.2016, Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 46/2016 del 31.3.2016, Tar Bolzano, ordinanza cautela­ re n. 51/2016  del 20­4­2016, Tar Bolzano, ordinanza cau­ telare  n. 52/2016 del 20.4.2016).

Tra le ulteriori ragioni di impugnazione  opposte  dagli operatori va registrato poi che il dato comunale sconfi­ na il perimetro indicato dalla legge regionale sul gioco, che  l’orario così ristretto non consente di rispettare i livelli  di servizio richiesti ai concessionari delle  scom­ messe  per le  forti limitazioni  serali  in  concomitanza con gli  eventi  sportivi  più importanti,  che  l’ordinan­ za come  il regolamento è  in  contrasto  con importanti principi quale  quello  di eguaglianza, trasparenza,  con­ correnzialità e libertà del mercato,   di libertà di inizia­tiva  economica,  di  proporzionalità.  Gli  operatori  non hanno mancato, poi,  di formalizzare come l’ordinanza, per l’effetto  della limitazione di orari di apertura delle sale  da  gioco sia idonea a determinare danni così im­ portanti da  definirsi irreversibili e  non risarcibili la cui quantificazione  è rimessa alla valutazione di esper­ ti sul  piano del  lucro cessante  e delle perdite  illegit­ time da  danno emergente.  Volendo  poi focalizzare un ragionamento sulla  quantificazione  dei possibili dan­ ni  derivanti  dal  combinato  disposto del  regolamento impugnato col ricorso e dell’ordinanza impugnata con i  motivi aggiunti  ci si  accorge  che  i danni sono  di  di­ versa origine  ma  tutti radicali,  definibili da  chiusura e come tali da  evitare: il  denunziato effetto  espulsivo, che tutte le sale  scommesse  subiranno  anche a seguito della nuova gara, comporta la perdita integrale del fat­ turato,  oltre  agli  investimenti fatti nelle  infrastrutture che  non potranno  essere utilizzate  e che  non risulta­ no  ammortizzate,  oltre  ad  ogni  altra spesa   inerente; la limitazione di  orari  di  apertura delle  sale  da  gioco e di  accensione degli   apparecchi che  tutti stanno  su­ bendo comporta  un crollo  del fatturato  di  almeno il 50%  per le  sale  e di  almeno il 69%  per gli  apparecchi (pari  alle  rispettive proporzioni  di  chiusura  imposta); l’effetto  della limitazione assoluta  della pubblicità che tutti stanno  subendo  comporta il  crollo  del  fatturato da quantificarsi sulla base  dei numeri effettivi 2016 che gli operatori on mancheranno di depositare.  Gli opera­ tori hanno avuto poi modo di mettere in  evidenza che ai  danni degli   operatori  del  gioco  legale   corrisponde poi proporzionalmente  un  danno erariale  da  minore gettito,  oltre  che  per tutte le  conseguenze  dell’effetto espulsivo sul piano dell’ordine pubblico e degli  altri in­ teressi generali quali la salute il cui accertamento spet­ ta alle  competenti autorità di riferimento. Il 23 maggio va, poi, registrata un’interessante conferenza su Napoli, alla  presenza di diversi  operatori  del  territorio (delle diverse concessioni di gioco  interessate dal regolamen­ to e dalla  ordinanza limitativa di orari) e di autorità co­ munali di riferimento, durante la quale  sono ripercorsi i temi relativi al proibizionismo inflitto la gioco  legale dalla  normativa  locale,  esposti  nel  libro ‘La  questione territoriale’,  sono  lamentate le  doglianze sopra  richia­ mate e sono  poste le basi per una valutazione tecnica e asettica delle misure  proposte.  Successivamente,  in data 1 ° giugno con nuova ordinanza, il sindaco dispone di  differire  di  60 giorni l’entrata in vigore  della  prima ordinanza, “letta la nota Pg/2016/462041  del 30/05/2016, con la quale  l’assessore  al Lavoro  e alle Attività Produt­ tive ha  richiesto al sindaco  di valutare la possibilità di differire  l’entrata in vigore dell’ordinanza in   oggetto [Ndr  la n.  1]  riferendosi,  tra l’altro,  all”udienza del Tar che  dovrà   pronunciarsi  sulla  richiesta  di  sospensiva dell’ordinanza  in  questione,  avanzata in  dodici ricor­ si  presentati avverso  il  provvedimento stesso,  per cui parrebbe  opportuno  rinviare l’entrata in vigore  della disciplina in esso  contenuta  agli  esiti  della  decisione del giudice amministrativo”.

L’ATTESA PER LE CAMERA DI CONSIGLIO– Ebbene,  in questi giorni si terranno le camere di consiglio per di­ scutere delle  istanze cautelari formulate da molti degli operatori ricorrenti di Napoli. Benché il 1 ° giugno si sia sospesa l’esecuzione della  limitazione di orari,  è chiaro che molti si stanno convincendo che forse è veramente il momento di spingere l’acceleratore e chiedere al giudice di sospendere non solo il regolamento ma anche la limi­ tazione di orari sospesa in autotutela sì, ma  solo per 60 giorni. La richiesta di un  merito a breve con la sospen­ sione integrale del regolamento e dell’ordinanza e, dun­ que,  di  ogni  divieto (distanziometro,  orari, pubblicità), nelle  more di una valutazione completa e approfondita del proibizionismo inflitto al gioco  legale  anche sul ter­ ritorio di  Napoli (con  l’effetto  espulsivo,  la limitazione di orari a sole  5  ore  ed il divieto  assoluto di pubblicità), può essere la via giusta per evitare  gli ingenti danni che alcuni operatori hanno già dimostrato o stanno dimo­ strando di  poter subire. È di tutta evidenza che l’even­ tuale   accoglimento da  parte del  Tar di  siffatte  istanze, unitamente al revirement  dimostrato con la sospensio­ ne in autotutela, dovranno indurre le amministrazioni a ritenere sospesi  i provvedimenti per tutti gli  operatori del territorio e per tutto il tempo fino  alla decisione del merito.  Tale  atteggiamento diviene ancor più necessa­ rio laddove, ancora una volta  dopo  l’amara e denunziata esperienza del decreto Balduzzi, nonostante la Legge  di Stabilità 2016 abbia chiesto a Stato e Regioni di porre la parola fine  entro  il 30  aprile a provvedimenti inidonei (e si aggiunge proibizionistici, siano essi distanziometri espulsivi, orari impossibili o divieti assoluti di pubblici­ tà), ancora non si siano completati i lavori della  Confe­renza Unificata cosa che al momento ha imposto all’am­ ministrazione salti  mortali per consentire la continuità del  servizio  a con­cessioni  in    sca­denza come quelle delle scommesse nelle more di  tali ritardi.

 

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