La sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2794/2025 offre l’occasione per mettere a fuoco due corollari applicativi della disciplina dei distanziometri in materia di gioco pubblico. Il primo: quando il sistema normativo di riferimento prescrive che la distanza dai luoghi sensibili sia misurata con il criterio del raggio, non residua alcuno spazio per applicare, in via interpretativa, il diverso criterio del percorso pedonale, e ciò in forza dei principi che governano la risoluzione delle antinomie tra fonti e della natura costitutiva che il criterio di misurazione assume rispetto al precetto letterale. Il secondo: quando il sistema normativo, pur avendo optato per il criterio del raggio, non precisa se la misurazione debba muovere dagli ingressi dei luoghi ovvero dal loro baricentro, la scelta deve cadere sul baricentro, in quanto unico punto di riferimento coerente con la natura del raggio, che identifica un’area vietata — la quale ha, per definizione, un baricentro e non un punt
25 Settembre, 2026
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